Cooperative sociali con IVA ridotta anche se ETS commerciali

Il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate è relativo agli effetti, dal punto di vista dell’IVA, della natura di ente del Terzo settore acquisita dalla cooperativa sociale ai fini dell’applicazione del regime di imponibilità con aliquota ridotta del 5% di cui al n. 1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Passaggio dall’esenzione all’imponibilità per obbligo

L’art. 1, commi 960-963, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’aliquota IVA ridotta del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, soggette all’aliquota ridotta del 4% sino al 31 dicembre 2015. L’imponibilità ha carattere obbligatorio, in quanto il legislatore ha contestualmente abrogato la facoltà di opzione per il regime di esenzione di cui all’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, previsto dall’art. 1, comma 331, della legge n. 296/2006.
Le prestazioni soggette alla nuova disciplina sono quelle elencate nei n. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, poste in essere – sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto e di convenzioni in genere – dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di determinate categorie di soggetti cd. “svantaggiati”, cioè:

(i) anziani ed inabili adulti;

(ii) tossicodipendenti e malati di AIDS;

(iii) handicappati psicofisici;

(iv) minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

(v) persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;

(vi) persone detenute;

(vii) donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

L’aliquota IVA del 5% trova, quindi, applicazione con riferimento a una platea più ampia di quella precedentemente soggetta all’aliquota del 4%, comprendendo, rispetto ai soggetti annoverati dall’abrogato n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, anche le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, i detenuti e le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Resta da verificare la compatibilità dell’aliquota del 5% sul piano comunitario, siccome il n. 15) dell’allegato III alla direttiva n. 2006/112/CE – anche nel testo applicabile dal 1° gennaio 2025, per effetto della direttiva n. 2022/542/UE – prevede che la possibilità di istituire aliquote ridotte non inferiori al 5% sia limitata alle operazioni poste in essere da organismi di cui sia riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri, “nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136”. Laddove, pertanto, le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi rientrino nell’ambito applicativo dell’esenzione dell’art. 10, comma 1, n. 18), 19), 20), 21) e 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972, sembrerebbe prioritaria l’applicazione della detassazione in luogo dell’imponibilità con aliquota ridotta del 5%. Sotto questo profilo, affinché l’aliquota del 5% possa considerarsi maggiormente aderente alla disciplina comunitaria sembrerebbe allora quantomeno necessario consentire alle cooperative sociali e ai loro consorzi di scegliere se applicare l’esenzione o l’imponibilità, in modo da evitare un aggravio di costi nei confronti dei “soggetti svantaggiati”, ai quali sono destinati i servizi.

Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione si applica alle:

(i) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie;

(ii) prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché delle prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

(iii) prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e a quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie;

(iv) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

(v) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

Per le cooperative non sociali e non ONLUS, invece, anche dal 1° gennaio 2016 continua ad essere applicabile l’aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%), salvo che le prestazioni rese – sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto o di convenzioni in generale – rientrino oggettivamente nel regime di esenzione.

Irrilevanza della natura di ente del Terzo settore ai fini dell’aliquota IVA ridotta

Le cooperative sociali si qualificano ancora come ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/1997, abrogato dall’art. 102, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, in ogni caso, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito dal D.M. n. 106/2020. Le ONLUS acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale in base all’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017, nonché, conseguentemente, quella di ente del Terzo settore (ETS) ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017.
In sostanza, il Codice del Terzo settore abroga le disposizioni relative alle ONLUS e, nell’ambito del D.P.R. n. 633/1972, sostituisce il riferimento alle ONLUS con quello agli enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Come puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicabilità del regime di imponibilità di favore, non rileva la natura di ente del Terzo settore commerciale o non commerciale della cooperativa sociale, in quanto il n. 1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota del 5% alle prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi in favore dei “soggetti svantaggiati”.
Pertanto, anche a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali e loro consorzi continuano ad applicare l’aliquota del 5%.

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