Correttiva nei termini e dichiarazione tardiva: quali effetti sugli ISA?

Con il 2 dicembre scade il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Entro lo stesso termine, chi ha già presentato la dichiarazione può inviare una “correttiva nei termini”, per rimediare a errori e omissioni. La presentazione della dichiarazione correttiva nei termini – che consenta di migliorare almeno fino a 8 il punteggio ai fini ISA – apre al contribuente la possibilità di beneficiare del connesso regime premiale. Non così, invece, in caso di presentazione tardiva del modello entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, quindi entro il 2 marzo 2020: ove, a seguito dell’applicazione degli ISA, il contribuente ottenesse l’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8, non sarà più possibile fruire del regime premiale.

A partire da quest’anno i contribuenti hanno a disposizione un maggior termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2018. Dopo le modifiche intervenute ad opera del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 novembre. L’adempimento cade di sabato, quindi la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno successivo non festivo, quindi al 2 dicembre 2019.

I contribuenti hanno più tempo a disposizione anche per effettuare con maggiore attenzione il controllo dei “quadri del modello intermedi”, che cioè non influiscono sulla liquidazione delle imposte. Inoltre, una parte del tempo potrà essere speso per controllare, sia pure ex post e per maggior scrupolo, le dichiarazioni dei redditi già inviate.

La dichiarazione correttiva nei termini

I contribuenti che hanno già trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi possono presentare una dichiarazione in sostituzione della precedente. Ciò al fine di correggere eventuali errori e omissioni. Se la nuova dichiarazione, sostitutiva della precedente, dovesse essere presentata entro la scadenza del 2 dicembre, il contribuente non sarà destinatario di alcuna sanzione. In conseguenza di ciò non sorgerà l’esigenza di avvalersi ravvedimento operoso trattandosi di una nuova dichiarazione presentata entro la scadenza ordinaria non ancora spirata. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 55/E del 2001, risposta 6.1, e con la risoluzione n. 325/E del 2002.

L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito (circolare n. 20/E del 2019) che la possibilità di avvalersi del regime premiale, previsto per i contribuenti che applicano gli ISA, è limitata alle ipotesi in cui il punteggio raggiunto sia almeno pari all’8. Tuttavia, il raggiungimento di tale punteggio deve essere ottenuto con la presentazione della dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 2 dicembre.

Se, il contribuente ha ottenuto dalla dichiarazione dei redditi presentata entro tale scadenza un punteggio pari a 7,9 e, spirato tale termine, presenta un’ulteriore dichiarazione integrativa ottenendo un punteggio pari a 8, l’accesso al premiale risulterà definitivamente precluso.

Invece, la presentazione della dichiarazione correttiva nei termini consentirà ancora di beneficiare del regime premiale, a condizione che il punteggio ottenuto con la dichiarazione successiva e correttiva sia almeno pari a 8.

La dichiarazione tardiva

La dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida. Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell’adempimento, l’irrogazione di una specifica sanzione.

Il decreto Crescita ha spostato in avanti il “termine ordinario” per l’invio, quindi dal 30 settembre al 30 novembre, che quest’anno, come ricordato, slitta ancora più avanti al 2 dicembre. Conseguentemente, i 90 giorni successivi, per l’invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono il 2 marzo 2020. Ciò in quanto l’anno 2020 è bisestile e il mese di febbraio è di 29 giorni.

Lo scorso anno, essendo ancora in vigore l’obbligo di invio dello spesometro, i termini ordinari per l’invio della dichiarazione scadevano il 31 ottobre. Conseguentemente, le dichiarazioni tardive potevano essere considerate valide se inviate entro il 29 gennaio successivo.

Il tardivo invio del modello richiede la regolarizzazione dell’adempimento al fine di evitare l’irrogazione di sanzioni che possono essere in alcuni casi estremamente elevate. La sanzione ordinaria è variabile dal 120 al 240 per cento, con l’applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 2 marzo 2020, la sanzione minima viene ridotta al 10% e ammonta a 25 euro. Lo prevede l’art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997.

In tal caso, però, ove a seguito dell’applicazione degli ISA il contribuente ottenesse l’attribuzione di un punteggio almeno pari all’8, non sarà possibile, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, fruire del regime premiale.

L’interpretazione non è pienamente condivisibile, in quanto il ravvedimento operoso ha quale effetto la regolarizzazione dell’operazione.

La violazione risulta sostanzialmente “rimossa” sin dall’origine.

Non si comprende, quindi, perlomeno nell’ipotesi in cui la regolarizzazione venga effettuata entro un termine breve, come quello di 90 giorni, per quale ragione l’Agenzia delle Entrate si sia irrigidita su una lettura e interpretazione eccessivamente rigorosa della disposizione.

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