In tema di lotteria degli scontrini, è opportuno un differimento dell’efficacia della norma che prevede una sanzione per l’esercente che rifiuti di acquisire o utilizzare il codice fiscale del cliente, o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati dell’operazione. Lo ha evidenziato Assonime con la circolare n. 24 del 22 novembre 2019 con cui ha specificato che occorrerebbe un rinvio a quando la disciplina dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché anche quella della lotteria degli scontrini, sarà funzionante a regime.
Assonime ha emanato la circolare n. 24 del 22 novembre 2019, avente ad oggetto la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Nello specifico la circolare specifica quelle che sono le innovazioni normative riguardanti il nuovo termine di trasmissione dei dati, il periodo di moratoria dall’applicazione delle sanzioni, la lotteria degli scontrini.
La normativa sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi pone una regola di ordine generale in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:
-è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
-sostituisce la registrazione dei corrispettivi;
-sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Il nuovo termine di trasmissione dei dati
Occorre evidenziare che in sede di conversione del Decreto crescita è stata introdotta una norma, a partire dal 30 giugno 2019, per cui i commercianti al minuto che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri possono inviare i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione, anziché entro gli originari cinque giorni, fermi restando sia i termini di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, sia quelli delle liquidazioni periodiche dell’IVA, mensili o trimestrali.
Le sanzioni
Quanto al primo semestre di applicazione dei nuovi adempimenti telematici relativi ai corrispettivi è stato individuato un termine di trasmissione dei dati più ampio di quello previsto a regime.
Nello specifico, si prevede che l’invio dei dati può essere effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza l’applicazione delle sanzioni previste.
In questo modo si cerca di venire incontro a coloro che potrebbero incontrare nella fase di prima applicazione del nuovo adempimento delle difficoltà come ad esempio difficoltà nel reperimento sul mercato dei nuovi registratori telematici.
Lotteria degli scontrini
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 richiama l’art. 1, commi da 540 a 544, della Legge di Bilancio 2017 e individua le modalità tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, siano in grado di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini, a seguito di esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione del proprio codice lotteria all’esercente.
Si tratta di una misura istituita con finalità antifrode.
I Registratori Telematici, utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, non possono trasmettere i dati per la lotteria degli scontrini fino al 30 giugno 2020, in modo che nel frattempo siano individuate soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni del GDPR.
Le nuove istruzioni dell’Agenzia dell’Entrate hanno tra l’altro ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Decreto fiscale 2020, per favorire la partecipazione alla lotteria da parte degli acquirenti di beni e servizi, aumentando la possibilità per l’Agenzia di recuperare gettito, ha previsto che i premi attribuiti con la lotteria degli scontrini siano esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF e da qualsiasi ulteriore prelievo.
E’ prevista inoltre una specifica sanzione di carattere amministrativo, di importo compreso tra 100 e 500 euro, per colui che rifiuti di acquisire o utilizzare il codice fiscale del cliente, o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati dell’operazione.
Questa disposizione diverrà efficace dal 1° gennaio 2020, essendo subordinata all’attuazione della lotteria degli scontrini.
In realtà è auspicabile un congruo differimento dell’efficacia della norma, che andrebbe rinviata a quando la disciplina dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché anche quella della lotteria degli scontrini, sarà funzionante a regime.
A cura della Redazione
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Assonime, circolare 22/11/2019, n. 24