Corrispettivi giornalieri e operatori turistici con volume d’affari superiore a 400mila euro: i chiarimenti dell’Entrate
- 26 Luglio 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il soggetto con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui per i tour turistici resi e venduti direttamente a coloro che non sono soggetti passivi IVA, dal 1° luglio 2019 deve procedere alla memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi, rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 324 del 26 luglio 2019 con cui ha specificato come in caso di richiesta del cliente, resta fermo l’obbligo di emettere fattura, analogamente a quanto deve avvenire nei confronti dei soggetti passivi d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 324 del 26 luglio 2019 riguardante la certificazione dei corrispettivi e i buoni-corrispettivo degli operatori turistici.
La normativa sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, laddove vi sia un volume d’affari superiore a 400.000 euro, pone una regola di ordine generale in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:
-è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
-sostituisce la registrazione dei corrispettivi;
-sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Quanto ai buoni-corrispettivo, frequentemente identificati come “voucher”, con tale dizione si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
I buoni possono essere:
–monouso, se al momento della loro emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto;
–multiuso, quando, al momento dell’emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
Quindi, il soggetto passivo con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui, per i tour resi e venduti direttamente a coloro che non sono soggetti passivi IVA, dal 1° luglio 2019 deve procedere alla memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi, rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale. In caso di richiesta del cliente, resta fermo l’obbligo di emettere fattura (elettronica, laddove lo stesso cliente sia un soggetto residente o stabilito in Italia), analogamente a quanto deve avvenire nei confronti dei soggetti passivi d’imposta.
A cura della Redazione
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