In tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia dell’Entrate, il layout del documento commerciale prevede, tra le diverse voci, anche il “resto”, la cui compilazione è diretta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 338 del 12 agosto 2019, con cui ha specificato come in ogni caso l’eventuale per la mancata specificazione di questa informazione non è prevista direttamente una sanzione.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 338 del 12 agosto 2019 in tema di corrispettivi giornalieri.
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia dell’Entrate è obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i soggetti che effettuano commercio al minuto che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
L’obbligo è stato previsto con il D.Lgs. n. 127/2015 riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici che prevede in proposito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri
La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata quindi al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017, modificato dal provvedimento del 18 aprile 2019, prot. n. 99297, è stata disciplinata la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In tale sede è stato definito, per assicurare la necessaria ed inderogabile uniformità, il “Layout del documento commerciale”, il quale prevede, tra le diverse voci, anche il “resto”, la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso. Tuttavia, va precisato che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.
A cura della Redazione
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