Così il Fisco «azzera» le partite Iva inattive
- 5 Dicembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Cancellazione d’ufficio per chi non ha presentato dichiarazioni Iva o dei redditi negli ultimi tre anni
di Salvina Morina e Tonino Morina
(Mimmo Frassineti / AGF)
2′ di lettura
Cancellazione d’ufficio per le partite Iva dei contribuenti che nei tre anni precedenti non hanno presentato la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. Ma niente paura: la chiusura delle posizioni inattive non porta con sé alcuna alcuna sanzione ai contribuenti che si sono dimenticati di presentare la dichiarazione di cessazione attività.
A prevedere questo è il provvedimento del 3 dicembre 2019 dell’agenzia delle Entrate che riguarda soggetti che risultano non avere esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali.
Il caso delle società
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, società di persone, società di capitali e altri soggetti collettivi, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe tributaria non emergano movimenti atti a supporre l’operatività del contribuente, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale. Ai contribuenti individuati come presumibilmente inattivi è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva. La spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Così il contribuente si può opporre
Il contribuente, se ravvisa elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente alla comunicazione ricevuta, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva. Può essere il caso dei contribuenti che, magari per “dimenticanza” loro o del professionista che li assiste, non hanno presentato le dichiarazioni annuali dell’Iva o dei redditi per tre anni consecutivi, pur essendo in attività.
Inoltre il soggetto diverso da persona fisica, se non ritiene corretta la contestuale estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici dell’agenzia delle Entrate per chiederne, motivatamente, la riattivazione. A loro volta, gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita Iva, mantenendo lo stesso in stato di attività, o rigettare l’istanza con motivato diniego.