Costi da reato: ipotesi di indeducibilità
- 24 Gennaio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la risposta a interpello n. 149 del 24 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di principio di inerenza e indeducibilità dei costi sostenuti per il pagamento in Bitcoin di un riscatto dati.
Come chiarito nella circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, il legislatore ha inibito in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi (delitti non colposi) che abbiano subito un primo vaglio da parte dell’autorità giudiziaria.
In particolare, le ipotesi di indeducibilità vengono circoscritte, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, ovvero il giudice dell’udienza preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o, ancora, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Con riferimento ai requisiti sostanziali di applicazione della norma, al fine di limitare l’effetto dell’indeducibilità alle fattispecie di reato più gravi, il legislatore ha stabilito, in primo luogo, che siano indeducibili i costi e le spese direttamente utilizzati per la commissione di delitti, con la conseguenza di escludere che l’indeducibilità colpisca, come avveniva sotto il vigore della previgente disciplina, anche i costi direttamente utilizzati per la commissione di reati contravvenzionali.
In relazione all’elemento soggettivo del reato, il comma 4bis dell’art. 14, legge n. 537/1993 prevede che, ai fini dell’indeducibilità dei relativi costi, rilevino i soli delitti non colposi, mentre fa salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei delitti colposi e ciò in ragione della non intenzionalità, in tali ipotesi, della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi sostenuti al compimento dei delitti.
Nei riguardi di un contribuente che eserciti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, sarà necessario, ai fini del giudizio di indeducibilità, aver riguardo ai soli elementi passivi sostenuti dal medesimo in relazione alla fattispecie penalmente rilevante allo stesso imputata, e non già all’intero ammontare degli elementi passivi sostenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Se dunque l’indeducibilità del costo presuppone la ricorrenza di un rapporto diretto tra il bene o servizio acquisito e il reato, potrà considerarsi indeducibile, ove sussista tale relazione, sia il costo direttamente collegato all’attività illecita, in quanto ab origine destinato a porre in essere il reato stesso, sia il costo inizialmente sostenuto per l’acquisizione di fattori produttivi (beni e prestazioni di servizi) funzionali allo svolgimento di un’attività lecita che vengano in un secondo momento impiegati per il compimento di un reato ovvero, ancora, il costo sostenuto per l’acquisizione di beni e servizi diretti al compimento sia di attività lecite che di delitti non colposi.
Sotto il profilo procedurale
L’indeducibilità del costo o della spesa può essere contestata se, in relazione al connesso delitto non colposo, il pubblico ministero, valutati gli elementi raccolti durante le indagini preliminari idonei a sostenere l’accusa in giudizio e non ritenendo, per converso, sussistenti i presupposti per una richiesta di archiviazione, abbia esercitato l’azione penale ex art. 50 c.p.p., formulando la conseguente ipotesi accusatoria con la richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato, che da tale momento assume la qualità di imputato.
Oltre che nell’ipotesi in cui il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese afferenti al delitto in relazione al quale il giudice abbia comunque emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 c.p. (prescrizione del reato).
A cura della Redazione