Costituzione del Gruppo IVA e operazioni esenti: quale è il risparmio?
- 8 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chi
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Si considera sussistente un vincolo finanziario quando, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
L’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. stabilisce che sono considerate società controllate “le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.
Il vincolo economico si considera sussistente quando fra le imprese partecipanti sussista almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Il vincolo organizzativo sussiste quando vi è un coordinamento, in via di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti in questione, anche se tale coordinamento venga svolto da un altro soggetto.
Se tra i soggetti passivi esiste un vincolo finanziario, si presume la sussistenza fra essi anche dei vincoli economico ed organizzativo (art. 70-ter, comma 4). Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo (e quindi escludere una o più società dall’opzione di Gruppo, in deroga al modello “all in all out”), deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello.
Non possono partecipare a un Gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.);
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Cosa
A seguito della costituzione del Gruppo IVA, le singole società aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini IVA e viene a costituirsi un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES.
Il Gruppo IVA rappresenta, in luogo delle singole società partecipanti, il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA, sia per le operazioni attive sia per le operazioni passive effettuate da ciascuno dei partecipanti. Pertanto, gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo IVA.
Per effetto di quanto sopra, per le operazioni interne al Gruppo non deve essere osservato alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri IVA e inserimento nella dichiarazione annuale IVA, fermo restando l’obbligo di rilevare tali operazioni ai fini delle imposte sui redditi.
Come
La costituzione del Gruppo IVA è una facoltà esercitabile a seguito di opzione.
Quando
La dichiarazione di costituzione di un Gruppo IVA (art. 70-quater):
– se presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, esplica i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione;
– se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, determina la operatività del Gruppo IVA a decorrere dal secondo anno successivo a quello di presentazione.
Ad esempio Se la dichiarazione di opzione per la costituzione del Gruppo IVA viene presentata entro il 30 settembre 2023, l’opzione ha effetto dal 1° gennaio 2024. Se la dichiarazione di opzione viene presentata il 30 ottobre 2023, l’opzione ha effetto dal 1° gennaio 2025 (secondo anno successivo a quello di presentazione). |
Il vincolo finanziario deve sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.
Calcola il risparmio
Il Gruppo IVA può comportare vantaggi di semplificazione e anche risparmi fiscali. In questa sede, si prendono in considerazione gli effetti sulla detrazione dell’IVA quando del Gruppo fanno parte società con detrazione ridotta per effetto del pro-rata.
Risparmio %
Caso n. 1
Un Gruppo è formato da 3 società (A e B controllate da C).
Società A
– IVA sugli acquisti (da terzi): 100
– Operazioni attive imponibili (verso terzi): 1.000
– IVA sulle operazioni attive: 220
– IVA dovuta: 120 (220 – 100)
Società B
– IVA sugli acquisti (da terzi): 500
– Operazioni attive imponibili (verso terzi): 100
– Operazioni esenti: 2.500
– IVA sulle operazioni attive: 22
– Pro-rata di detrazione: 4% (100/2.600 x 100)
– IVA detraibile: 20 (500 x 4%)
– IVA a debito:2 (22 – 20)
– IVA indetraibile (costo): 480
Società C
– IVA sugli acquisti (da terzi): 100
– Operazioni attive imponibili (verso terzi): 500
– Operazioni esenti: 500
– IVA sulle operazioni attive: 110
– Pro-rata di detrazione: 50% (500/1000 x 100)
– IVA detraibile: 50 (100 x 50%)
– IVA dovuta: 60 (110 – 50)
– IVA indetraibile (costo): 50
Totale costo per IVA indetraibile: 530 (480 + 50)
Se le 3 società costituissero un Gruppo IVA, si avrebbe:
– IVA sugli acquisti (da terzi): 700 (100 + 500 + 100)
– Operazioni attive imponibili (verso terzi): 1.600 (1.000 + 100 + 500)
– Operazioni esenti: 3.000 (2.500 + 500)
– IVA sulle operazioni attive: 352
– Pro-rata di detrazione: 35% (3.000/4.600 x 100)
– IVA detraibile: 245 (700 x 35%)
– IVA a debito: 107 (352 – 245)
– IVA indetraibile (costo): 455
Senza “Gruppo IVA” si avrebbe un costo per IVA indetraibile complessivo di 530. Con il “Gruppo IVA” si avrebbe un costo per IVA indetraibile di 455. La convenienza dipende dal pro-rata di detrazione delle singole società e quello del Gruppo IVA e dall’ammontare degli acquisti che effettua la società con pro-rata di detrazione molto basso.
Caso n. 2
Un Gruppo è formato da 3 società (A e B controllate da C).
Società A
– IVA sugli acquisti (da terzi): 100
– Operazioni attive imponibili (verso terzi): 1.000
– IVA sulle operazioni attive: 220
– IVA dovuta: 120 (220 – 100)
Società B
– IVA sugli acquisti (da terzi): 100
– Operazioni attive imponibili (verso terzi): 750
– Operazioni esenti: 250
– IVA sulle operazioni attive: 165
– Pro-rata di detrazione: 75% (750/1000)
– IVA detraibile: 75 (100 x 75%)
– IVA a debito: 90 (165 – 75)
– IVA indetraibile (costo): 25
Società C
– IVA sugli acquisti (da terzi): 100
– Operazioni attive imponibili (verso terzi): 900
– Operazioni esenti: 100
– IVA sulle operazioni attive: 198
– Pro-rata di detrazione: 90% (900/1000)
– IVA detraibile: 90 (100 x 90%)
– IVA dovuta: 108 (198 – 50)
– IVA indetraibile (costo): 10
Totale costo per IVA indetraibile: 35 (25 + 10)
Se le 3 società costituissero un Gruppo IVA, si avrebbe:
– IVA sugli acquisti (da terzi): 300 (100 + 100 + 100)
– Operazioni attive imponibili (verso terzi): 2.650 (1.000 + 750 + 900)
– Operazioni esenti: 350 (250 + 100)
– IVA sulle operazioni attive: 583
– Pro-rata di detrazione: 88% (2.650/3.000 x 100)
– IVA detraibile: 264 (300 x 88%)
– IVA a debito: 319 (583 -264)
– IVA indetraibile (costo): 36