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Costo fiscale delle partecipazioni al 28 gennaio 1991: il regime transitorio

Costo Fiscale Delle Partecipazioni Al 28 Gennaio 1991: Il Regime Transitorio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 101 del 10 maggio 2024 in tema di costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991.

Il regime transitorio previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è stato oggetto di chiarimenti nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E e nelle risposte a quesiti nelle circolari 16 luglio 1998, n. 188/E e 21 settembre 1999, n. 189/E.

In particolare, nella circolare n. 165/E del 1998 è stato evidenziato che la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 461 del 1997 ha in parte modificato sia i presupposti di carattere oggettivo che le aliquote applicabili alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni (sia qualificate che non qualificate) di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c­bis), del Testo unico delle imposte sui redditi,approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Nella considerazione che per effetto di tali modificazioni si è reso più oneroso, per taluni contribuenti, il trattamento tributario delle plusvalenze maturate sulle partecipazioni già possedute al 1° luglio 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina, il legislatore ha introdotto, attraverso le disposizioni contenute nei commi da 5 a 9 dell’articolo 14 del suddetto decreto legislativo, un regime transitorio opzionale volto ad evitare il verificarsi degli effetti penalizzanti sopra citati e ad assicurare che alle plusvalenze maturate in epoca precedente venga applicato lo stesso trattamento tributario vigente fino al 30 giugno 1998, regime che si sarebbe reso applicabile se i contribuenti avessero ceduto tutte le loro partecipazioni entro quest’ultima data.

Il regime transitorio aveva carattere opzionale e consentiva al contribuente la facoltà di determinare il costo o valore di acquisto dei titoli, quote o diritti posseduti al 1° luglio 1998 utilizzando criteri alternativi, ovvero:

-quello dell’adeguamento del costo o valore di acquisto delle partecipazioni sulla base della variazione dell’indice mensile dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat (articolo 14, comma 5)?

-quello del valore che le partecipazioni avevano alla data del 1° luglio 1998 (articolo 14, comma 6)?

-quello del valore attribuibile alle partecipazioni che il contribuente possedeva già alla data del 28 gennaio 1991 (articolo 14, comma 8).

Come chiarito anche nella circolare n. 188/E del 1998, dalla suesposta disciplina consegue che condizione inderogabile per la sua applicazione era l’indicazione dei dati della perizia nella dichiarazione dei redditi della società e ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa non fosse stata richiesta dalla società? l’unica eccezione a tale condizione era prevista per le partecipazioni in società non quotate non residenti nel territorio dello Stato, non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

Inoltre, le eventuali perizie già effettuate sulla base del valore alla data del 28 gennaio 1991 dovevano essere asseverate da uno dei soggetti abilitati come previsto nel citato comma 9 dell’articolo 14.

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