Costo per nuove assunzioni: le osservazioni dei Commercialisti sulla maggiore deduzione
- 23 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con il Position Paper del 23 gennaio 2024 il Centro Studi dell’ODCEC di Milano ha fornito chiarimenti sulla deduzione riferita al costo per nuove assunzioni.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 del primo modulo della riforma IRPEF/IRES, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 ed entrato in vigore il giorno successivo, traccia una disposizione volta ad agevolare l’incremento occupazionale tramite il riconoscimento di una super-deduzione dal reddito imponibile.
I Commercialisti hanno evidenziato che malgrado il lodevole fine di incentivare imprese e professionisti ad investire in nuova forza lavoro, le condizioni per usufruire dell’agevolazione appaiono complesse e non esenti da criticità, oltre al fatto che il vantaggio – in termini di risparmio fiscale – é contenuto e, peraltro, circoscritto in un periodo limitato di tempo, ricondotto, nella maggior parte dei casi, al solo periodo d’imposta 2024.
Requisi soggettivi e oggettivi
Quanto al requisito soggettivo, il primo comma dell’art. 4 dispone che per il (solo) periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (nella generalità dei casi il 2024), il costo del personale dipendente di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del successivo comma 3, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste nell’articolo 4.
Se si tratta di lavoratori neoassunti inclusi in particolari categorie che necessitano di ulteriore tutela, il beneficio viene ulteriormente espanso, in base a un coefficiente che sarà quantificato da un successivo decreto di attuazione.
La maggiorazione vale solo ai fini IRES/IRPEF (quindi non ai fini IRAP) e si attuerà attraverso una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori previsti dal D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi).
Dal punto di vista oggettivo, si evidenzia che il secondo e quarto comma dell’articolo 4 pongono stringenti condizioni per usufruire dell’agevolazione. Quindi premesso che i lavoratori a tempo indeterminato devono essere stati assunti («nuova assunzione») nel periodo di imposta di spettanza dell’agevolazione (quindi dall’1/1/2024), gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.
L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Oltre a ciò il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) al 31/12/2024 deve essere superiore a quello medio dell’esercizio 2023. Per questa condizione non è richiesto di considerare i decrementi delle società facenti parte del medesimo gruppo.
Osservazioni
I Commercialisti hanno evidenziato che la disposizione non premia come dovrebbe (e potrebbe) imprese e lavoratori autonomi intenzionati ad investire in nuova forza lavoro.
Oltre il breve e circoscritto lasso temporale, la misura appare troppo esigua per aumentare il tasso di occupazione, soprattutto a favore di giovani e di chi ha contratti precari.
Inoltre, la mancata estensione del vantaggio fiscale anche alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato pare indecifrabile.
Oltre ciò, occorre evidenziare le condizioni (stringenti) e le difficoltà interpretative in sede applicativa, frutto ancora di una produzione legislativa confusa, che non mira a trasferire conoscenze al destinatario perché questi le utilizzi, in tempi definiti, per regolare il suo comportamento pratico.
Pertanto l’auspicio é che questa misura sia oggetto di revisione per declinarne meglio gli aspetti, le condizioni e termini al fine di favorire e incentivare uno sviluppo concreto del mercato del lavoro.
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