Country by Country Reporting con il vademecum dell’OCSE

Nuova guida dell’OCSE, diretta a multinazionali e Amministrazioni finanziarie, per applicare al meglio e in modo più efficiente e funzionale le procedure e le regole legate al Country by Country Reporting. Il vademecum include un elenco di domande/risposte che spaziano su diversi argomenti: dal trattamento fiscale dei dividendi ricevuti alle operazioni di archiviazione dei dati, fino alle informazioni che devono essere fornite in merito alle fonti di volta in volta utilizzate. L’obiettivo è aiutare, da un lato, le aziende ad evitare errori e, dall’altro, le Amministrazioni fiscali a individuarli, qualora si verificassero.

Troppi errori, inconcludenze formali e disallineamenti concettuali nel CbC Reporting. E così l’OCSE ha anticipato a novembre la pubblicazione di ulteriori orientamenti interpretativi per dare maggiore certezza alle Amministrazioni fiscali e ai gruppi multinazionali coinvolti nell’attuazione, nel funzionamento e nella definizione delle segnalazioni “Paese per Paese” riferibili alla normativa del CbC Reporting.

In particolare, la nuova guida include un elenco di domande/risposte su diversi argomenti: dal trattamento dei dividendi ricevuti alle operazioni di archiviazione dei dati, dall’utilizzo degli importi arrotondati nella “Tabella 1” di un rapporto CbC del Gruppo MNE “X” alle informazioni che devono essere fornite in merito alle fonti di volta in volta utilizzate. Insomma, un prezioso vademecum da leggere come una bussola funzionale e orientativa.

Linee guida con vista sugli errori più comuni

Sul sito web dell’OCSE è stato pubblicato anche un riassunto degli errori commessi dalle multinazionali nella preparazione dei rapporti CbC. Il fine della pubblicazione è di aiutare le grandi aziende ad evitare questi errori e, al contempo, le Amministrazioni fiscali a individuarli qualora si verificassero.

Questo mini-elenco sarà aggiornato man mano che verranno identificati ulteriori errori con un indice elevato di diffusione tra i diversi attori, le società, interessati.

I temi trattati nella guida

Le nuove linee guida si occupano di chiarire i seguenti temi: il trattamento dei dividendi, come interpretare la disposizione che indica la “quotazione presunta”, l’individuazione dei periodi contabili diversi dai 12 mesi classici, i requisiti e il funzionamento di archiviazione locale, l’uso di importi arrotondati e le informazioni che devono essere fornite rispetto alle fonti di dati utilizzate.

In realtà, la guida è l’ultimo tassello di un impegno avviato nel 2017. L’OCSE, infatti, nel corso del biennio passato ha rilasciato altri materiali per supportare i Paesi alle prese con il CbC Reporting.

Ad esempio, nel settembre 2017 l’Organizzazione parigina pubblicò due manuali, sull’efficace attuazione del CbC Reporting e sulla valutazione del rischio fiscale. Con l’aggiunta di un rapporto sull’uso appropriato delle informazioni contenute nei rapporti ricevuti dalle Amministrazioni.

Inoltre, la guida ha inserito quattro nuove sezioni tematiche su: informazioni relative alle fonti di dati nella tabella 3; errori comuni commessi dai gruppi MNE nella preparazione dei report CbC; modalità di archiviazione; presentazione di una dichiarazione unilaterale ai fini dello scambio di rapporti CbC.

Tempistica di applicazione

La guida si applica a tutti gli anni fiscali di segnalazione dei gruppi di imprese multinazionali che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente. I membri del quadro inclusivo sono comunque incoraggiati ad applicare i nuovi orientamenti anche agli anni fiscali di segnalazione precedenti, se possibile e tenendo conto di circostanze nazionali specifiche. Laddove un membro del quadro inclusivo non applichi la presente guida a precedenti esercizi fiscali, dovrebbe, nella misura del possibile, consentire alle entità residenti che preparano relazioni CbC di applicare le nuove indicazioni su base volontaria.

Utilizzo di importi arrotondati nella tabella 1

È stata aggiunta una nuova domanda sulla possibilità per una multinazionale di segnalare gli importi arrotondati nella Tabella 1. Secondo la guida, la giurisdizione in cui risiede l’entità madre principale di un gruppo MNE può accettare un ragionevole livello di arrotondamento, quindi un rapporto CbC preparato su questa base sarà considerato conforme allo standard minimo.

Ciascuna giurisdizione può determinare il livello di arrotondamentoragionevole”, tenendo però conto di alcuni fattori tra cui il valore nominale relativo della propria unità monetaria. E comunque, un arrotondamento “ragionevole” non può includere alcun arrotondamento che potrebbe materialmente distorcere i dati contenuti nella Tabella 1. In linea con le indicazioni precedenti, gli importi dovrebbero in ogni caso essere segnalati in numeri interi, compresi tutti gli zeri senza riduzione.

Errori comuni commessi nella preparazione dei report CbC

Insieme alla Guida, l’OCSE ha pubblicato un riepilogo degli errori comuni commessi dai gruppi MNE nella preparazione dei rapporti CbC. La guida afferma che le multinazionali dovrebbero rivedere queste descrizioni e assicurarsi che tali inesattezze e/o imprecisioni non vengano ripetute nei rapporti CbC futuri. Naturalmente, laddove un’Amministrazione fiscale rilevi che un rapporto CbC archiviato contiene errori (sia quelli inclusi nel riepilogo OCSE sia ulteriori), dovrebbe richiederne la pronta correzione alla società.

In dettaglio, gli errori più comuni sono:

– numero di identificazione fiscale assente o utilizzato in corrispondenza di più soggetti;

– uso di numeri (ad es. numeri abbreviati, arrotondamenti eccessivi, numeri allungati, valute multiple). In questo caso, i numeri abbreviati non sono consentiti, in quanto devono essere utilizzati numeri interi per completare la Tabella 1, senza decimali. Inoltre, è consentito un arrotondamento ragionevole degli importi, purché ciò non sia distorsivo. Infine, un rapporto CbC del MNE dovrebbe contenere informazioni solo in una valuta;

– errori nell’indicare gli importi nella colonna sbagliata;

– i ricavi totali sono superiori o inferiori al totale dei ricavi delle parti non correlate e dei ricavi delle parti correlate. Secondo le indicazioni OCSE, infatti, i ricavi totali dovrebbero sempre essere pari alla somma dei ricavi delle parti non correlate e dei ricavi delle parti correlate;

– i dividendi sono inclusi nell’utile (perdita) al lordo delle imposte nelle giurisdizioni in cui ciò non è consentito. Fino ad ora, l’approccio da seguire su questo punto era flessibile, ma in futuro i dividendi ricevuti da altre società europee non dovrebbero essere inclusi nell’utile (perdita) prima delle imposte;

– le informazioni sulle fonti di dati non sono incluse, ove richiesto. La tabella 3 deve includere informazioni relative alle fonti di dati utilizzate per preparare un rapporto CbC;

– uso errato dei codici di giurisdizione. Le giurisdizioni devono utilizzare lo standard ISO 3166-1 Alpha 2 a due cifre e non devono utilizzare metodi alternativi.

Ancora, secondo la Guida, i report CbC dovrebbero includere anche le unità di business separate di una multinazionale che non sono incluse nel proprio bilancio consolidato per motivi di dimensioni o rilevanza, nonché organizzazioni permanenti per le quali sono preparati bilanci separati per scopi di rendicontazione finanziaria, regolamentazione, rendicontazione fiscale o controllo interno della gestione.

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