Country-by-Country Reporting: cosa prevede il decreto attuativo

Le disposizioni del decreto si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 22 giugno 2024.

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Quali sono gli obiettivi del Public CbCR

I principali obiettivi della normativa sono:

– aumentare la trasparenza fiscale e combattere l’elusione dell’imposta sul reddito delle società;

– rafforzare il controllo pubblico sulle imposte sul reddito delle società pagate dalle multinazionali operanti nell’Unione europea;

– promuovere un dibattito informato sul livello di conformità fiscale delle multinazionali operanti nell’Unione europea e sull’impatto degli obblighi fiscali sull’economia reale.

Come indicato anche nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la disciplina CBCR si pone l’obiettivo di promuovere l’integrità, la trasparenza del mercato e al contempo tutelare soci, investitori e terzi soggetti, i quali possono ora accedere a un set predefinito e standardizzato di informazioni pubbliche alla stregua di quanto avviene per la documentazione accompagnatoria di bilancio.

Una maggiore trasparenza nella rendicontazione finanziaria porterà a un coinvolgimento più ampio a vari livelli; ad esempio, i lavoratori saranno meglio informati e gli investitori saranno meno esposti al rischio.

Inoltre, le aziende trarranno beneficio da questa iniziativa poiché migliorerà le relazioni con gli stakeholder, portando a una maggiore stabilità, a un più facile accesso ai finanziamenti grazie a profili di rischio maggiormente trasparenti e a una conseguente migliore reputazione.

Per chi scatta la rendicontazione pubblica

L’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di reporting coinvolge:

– le società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi l’importo di 750 milioni di euro;

– le società autonome i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi l’importo di 750 milioni di euro;

– la società controllata da un’impresa capogruppo di un paese terzi e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi l’importo di 750 milioni di euro;

– la succursale qualora l’impresa che l’ha aperta sia:

1. parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi l’importo di 750 milioni di euro;

2. un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi l’importo di 750 milioni di euro.

Per identificare la corretta soglia dimensionale, l’impresa dovrà prendere in considerazione i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio.

Nel caso di imprese multinazionali aventi sede in un Paese terzo rispetto all’Unione Europea, in principio l’obbligo ricadrà sulle imprese figlie o sulle succursali stabilite nel mercato unico, a meno che la multinazionale renda pubblicamente accessibile la comunicazione paese per paese del gruppo e indichi quale impresa figlia o succursale operante nel mercato unico è responsabile della pubblicazione della comunicazione per conto dell’impresa madre.

Non sono, invece, coinvolte dalla normativa le imprese del settore bancario e le imprese con una presenza stabile in un solo Stato membro dell’Unione Europea.

Quali informazioni devono essere indicate

La comunicazione pubblica deve includere:

– i dati della società soggetta all’obbligo, l’esercizio di riferimento, la valuta utilizzata per la comunicazione

– (in caso di società capogruppo) un elenco delle società oggetto di consolidamento per l’esercizio di riferimento con separata indicazione delle imprese stabilite nell’Unione europea e di quelle stabilite in giurisdizioni considerate non cooperative ai fini fiscali;

– la descrizione delle attività svolte;

– il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

– l’ammontare dei ricavi dichiarati comprensivi delle operazioni con le parti correlate);

– l’importo dell’utile o della perdita al lordo delle imposte sul reddito; l’importo delle imposte sul reddito maturate nell’esercizio di riferimento;

– l’importo delle imposte sul reddito versate secondo il principio di cassa;

– l’importo degli utili non distribuiti al termine dell’esercizio di riferimento.

Tali informazioni devono essere elaborate e riportate per ciascuna giurisdizione fiscale sulla base dello stabilimento, dell’esistenza di una sede fissa di attività economica o di un’attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo e dell’impresa autonoma, può essere soggetta all’imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

La comunicazione deve essere depositata presso il registro delle imprese a cura degli amministratori della società entro dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Tale comunicazione si pone l’obiettivo di garantirne la certezza e la disponibilità nel corso del tempo, al pari di altre informazioni finanziarie e di bilancio.

Inoltre, poiché la normativa CbCR ha l’obiettivo di consentire il controllo pubblico, le comunicazioni saranno rese disponibili anche sui siti internet delle imprese obbligate.

Responsabilità e sanzioni

La responsabilità per la redazione e pubblicazione della comunicazione ricade sugli amministratori, i quali, nell’adempimento dei loro obblighi, agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

L’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dall’ordinamento, deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni del decreto e riferire nella relazione annuale all’assemblea degli azionisti.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per l’omesso o ritardato deposito della comunicazione presso il registro delle imprese, nonché per le comunicazioni contenenti informazioni rilevanti non veritiere o omesse.

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