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Crediti dei contribuenti compensabili con sanzioni e interessi sui redditi dichiarati

Crediti Dei Contribuenti Compensabili Con Sanzioni E Interessi Sui Redditi Dichiarati
L’art. 1, comma 5, del decreto delegato sulle sanzioni introduce, nel D.P.R. n. 602/1973, l’art. 28-sexies il quale, nel solco delle previsioni di favore nei confronti dei contribuenti, stabilisce nuovi principi in tema di compensazioni dei crediti con le somme dovute a titolo di sanzioni, derivanti da mancati versamenti di imposte sui debiti regolarmente dichiarati.

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La disposizione in esame è volta ad attuare il principio contenuto nell’art. 20, comma 1, lettera a), n. 2), della legge delega (legge n. 111/2023), che consiste nel valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi dei soggetti i quali hanno crediti nei confronti delle amministrazioni statali, certificati tramite l’apposita piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino a concorrenza del debito di imposta.

Cosa prevede il decreto Sanzioni

La norma introduce, dopo l’art. 28-quinquies, D.P.R. n. 602/1973, l’art. 28-sexies. Tale articolo stabilisce, in conformità al criterio di delega, le condizioni e le modalità di compensazione da parte di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, con le sanzioni e degli interessi per omessi versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.
Più precisamente, al comma 1, stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi, regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997 (concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 degli articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta).
Ulteriore requisito è la presenza della certificazione prevista ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, inerente alla liquidità, certezza ed esigibilità del credito. Tale certificazione deve altresì indicare la data prevista per il pagamento.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato.

Il successivo comma 2 ribadisce poi quanto già stabilito nella norma di delega a proposito del limite della compensazione, stabilendo che l’importo dei crediti compensabili non può essere superiore all’importo dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

Infine, il comma 3 stabilisce che i termini e le modalità di attuazione della norma sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Conclusioni

Il delegato Sanzioni recepisce il principio espresso nella legge delega relativo alla possibilità, a determinate condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi dichiarati, con eventuali crediti vantati dai contribuenti nei confronti dell’Amministrazione.

La disposizione normativa stabilisce che tali crediti devono essere certificati tramite la piattaforma dei crediti commerciali e che la compensazione è consentita per importi pari e sino a concorrenza del debito di imposta. 

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