Con la risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024 l’Aenzia delle Entrate ha reso noto che, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”, indicando i relativi codici tributo e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Pertanto, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
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