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Crediti d’imposta: i chiarimenti sulle procedure di compensazione

Crediti D’imposta: I Chiarimenti Sulle Procedure Di Compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16 del 28 giugno 2024 riguardanti l’articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decretolegge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 2131 (“legge di bilancio 2024”), con i commi da 94 a 98, introduce misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti recata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 662, e dall’articolo 37, commi 49 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 2233.

In tema di compensazione dei crediti fiscali, è successivamente intervenuto l’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 394 (c.d. “decreto Agevolazioni”), che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del citato d.l. n. 223 del 2006.

Con la nuova circolare sono state fornite quindi le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, esaminando nell’ambito dei corrispondenti paragrafi:

-l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (articolo 1, commi 94, lettera a, 97, lettera a, e 98, della legge di bilancio 2024);

-l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni).

L’illustrazione delle norme tiene conto, fra l’altro, dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni e ai dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

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