Crediti inesistenti e non spettanti: sanzioni tributarie penali e amministrative con efficacia diversa

Sino al 31 agosto 2024, le sanzioni riguardanti l’indebita compensazione di imposte erano dal 100% al 200% per i crediti inesistenti e del 30% per quelli non spettanti. Dal 1° settembre, con l’entrata in vigore delle nuove sanzioni tributarie amministrative, nel caso di utilizzo di un credito non spettante, si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione; se il credito è inesistente, si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione. Le nuove disposizioni in materia di sanzioni penali tributarie, invece, si applicano immediatamente, con decorrenza a partire dal 29 giugno 2024. Pertanto, per i reati concernenti l’indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, valgono le nuove disposizioni anche per il passato, se più favorevoli al contribuente.

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