Credito d’imposta 4.0: non spetta per gli investimenti in beni già utilizzati

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 109 del 21 maggio 2024 in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. Legge di bilancio 2021 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi 185­197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (note come ”super ammortamento” e ”iper ammortamento”) a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

L’articolo 1, comma 1051, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che i beneficiari dell’agevolazione dell’iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

Con la circolare n. 9/E del 2021 è stato confermato che, anche relativamente al Credito d’imposta 4.0, i beneficiari dell’agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari, per questi ultimi, il parametro di commisurazione el credito d’imposta spettante è rappresentato dal ”costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.

La risposta ad interpello pubblicata n. 41 del 17 gennaio 2023, ha specificato che risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai soggetti locatari in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d’imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare ­ in linea teorica ­ all’impresa che effettua la locazione operativa, essendo la finalità dell’agevolazione quella di incentivare l’effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l’attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.

Quanto sopra chiarito porta a escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare di detta agevolazione.

In base al dato normativo, sotto il profilo oggettivo, va ulteriormente evidenziato che il Credito d’imposta 4.0 spetta per determinate tipologie di beni, caratterizzati dal requisito della strumentalità e della novità.

Per quanto concerne il riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi, con la citata circolare n. 4/E del 2017, al paragrafo 5.2, è stato infatti chiarito che ”l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati”.

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