Credito d’imposta R&S: il costo del personale è tra le spese agevolabili

Con riferimento al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il costo del personale sostenuto dalla società può rientrare tra le spese agevolabili, nella misura in cui il lavoratore partecipi effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 485 del 14 novembre 2019, con cui ha fornito i tratti fondamentali del bonus R&S.

Con la risposta a risposta a interpello n. 485 del 14 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Sul punto, l’articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 dispone che il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo opera per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Con riferimento al costo per il personale, l’art. 3 menzionato, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2017, al comma 6, definiva ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni applicative dell’agevolazione.

Inoltre, ai fini dell’imputazione temporale dei costi sostenuti, sono ammissibili al credito d’imposta i costi di competenza.

Ne consegue che il costo del personale sostenuto dalla società può rientrare tra i costi agevolabili, nella misura in cui il lavoratore partecipi effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti delle disposizioni normative primarie e delle disposizioni di attuazione.

A cura della Redazione

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