Credito d’imposta telecomunicazioni: il significato di ”sede operativa”

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta per il settore delle telecomunicazioni, le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni? di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d’imposta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 133 del 23 gennaio 2023, con cui ha revocato la precedente risposta all’interpello n. 68 del 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 133 del 23 gennaio 2023 in tema di qualificazione di ”sede operativa” quale ”sede produttiva” ai fini dell’accesso al credito d’imposta per il settore delle telecomunicazioni.

La Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali­Divisione del Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), ha ritenuto ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in particolare, che la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ”struttura produttiva”, dal momento che le strutture organizzative articolate ”a rete”­ quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ­ si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.

Le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni? di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d’imposta.

Di conseguenza, preso atto della posizione espressa nei pareri con i quali il MISE, in considerazione della particolarità delle strutture organizzative articolate ”a rete”, ha individuato nelle antenne/stazioni BTS (Base Transceiver Station) la sussistenza dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ”struttura produttiva”, quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208 ­ l’Agenzia delle Entrate ha revocato la precedente risposta all’interpello n. 68 del 2022.

A cura della Redazione

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