L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza di circolare con i chiarimenti sul trattamento fiscale delle cripto-attività.
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Il documento di prassi è in versione “bozza” per consentire ad esperti, professionisti e associazioni di categoria di condividere con l’Amministrazione eventuali considerazioni e proposte.
Ma già da una prima lettura del documento è possibile individuare alcuni importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della norma, tanto complessa quanto attuale.
Vale pertanto la pena di approfondire alcuni degli aspetti più significativi contenuti nel documento in consultazione, rimandando ulteriori approfondimenti al momento in cui la circolare verrà pubblicata in versione definitiva.
Disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2022
Prima di entrare nel merito delle novità, va fatto un breve cenno alla disciplina precedente alla legge di Bilancio 2023.
Di fatto, fino al 31 dicembre 2022, è mancata una specifica normativa applicabile al sistema delle cripto-attività (e in particolare alle cripto-valute). Pertanto, ci si è basati esclusivamente sulle indicazioni che l’Amministrazione finanziaria ha fornito secondo un approccio case by case in risposta a molte istanze di interpello da parte dei contribuenti, aventi ad oggetto principalmente quesiti relativi alla detenzione e al trasferimento di cripto-valute. Pronunce che non sempre sono risultate, soprattutto agli specialisti del settore, pienamente condivisibili.
Quali novità ha introdotto la legge di Bilancio 2023?
Per avere un quadro più chiaro della disciplina di cui si discute, vale la pena di partire, delineandole per sommi capi, dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio.
In particolare, la legge di Bilancio 2023:
– ha incluso, in modo esplicito, le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta;
– ha consentito di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino al 1° gennaio 2023;
– ha modificato la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito;
– ha modificato la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale;
– ha stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP;
– dà la possibilità di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che tale valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%;
– prevede l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.
Inoltre, come si dirà meglio di seguito, ha introdotto una sanatoria per chi non ha indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse.
Una nuova categoria di redditi diversi
Una delle più importanti novità in vigore dal 1° gennaio 2023 consiste nell’introduzione di una disciplina, ai soli fini fiscali, a carattere residuale, per assoggettare i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività.
L’Agenzia rileva che rientrano in tale categoria reddituale i proventi e le plusvalenze derivanti dalle seguenti operazioni in cripto-attività:
– cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni;
– cessione a titolo oneroso di utility token, vale a dire dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio. Non costituisce reddito l’acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell’esercizio del diritto;
– attività di staking;
– cessione a “termine” di cripto-valute (e, in generale di cripto-attività) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;
– cessione di NFT già “emessi”.
Con riguardo a tale ultima tipologia di cripto-attività e cioè agli NFT non si può che segnalare l’attuale dibattito, tra gli addetti ai lavori, più di tipo tecnico ma con risvolti giuridici, sulla “bontà” di questi prodotti da molti additati come vere e proprie “truffe”.
Per l’Agenzia non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 dell’art. 67 i redditi derivanti dai cc.dd. investment token (o security token) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla MiFID II, in quanto tali token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente.
Quali sono gli obblighi dichiarativi?
Al fine di consentire al contribuente di non dover “necessariamente” indicare nella propria dichiarazione dei redditi quelli derivanti dalle cripto-attività, la legge di Bilancio:
– ha esteso le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ai redditi derivanti dalle cripto-attività;
– ha previsto la possibilità di adempiere ai propri obblighi fiscali per il tramite di un intermediario finanziario o degli operatori non finanziari, vale a dire i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale.
Nella bozza di circolare, a tale proposito, si forniscono indicazioni di dettaglio in merito all’applicazione dei suddetti regimi opzionali.
La sanatoria sulle cripto-attività
La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Attenzione L’Agenzia ricorda che il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, saranno disciplinate con un provvedimentoin corso di emanazione, con il quale verrà approvato il modello di presentazione dell’istanza, unitamente alle relative istruzioni. |
Inoltre, è possibile regolarizzare esclusivamente cripto-attività di cui è possibile dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite e la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 e non indicate in dichiarazione e alla non applicazione delle sanzioni.
Sul punto si precisa che al fine di fornire tale dimostrazione, il contribuente dovrà allegare al modello una relazione di accompagnamento al fine di dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite, con relativa documentazione probatoria unitamente ai dati documenti e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
Rapporti tra cripto-attività e norme antiriciclaggio
Nella bozza della circolare si ricorda che, a partire dal 4 luglio 2017, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale che intervengono, anche attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale.
Inoltre, con una modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2023, dal 1° gennaio 2023, è stato ampliato l’ambito soggettivo di coloro che sono tenuti a tale adempimento per includere i prestatori di servizi di portafoglio digitale e quello oggettivo con riferimento alle attività oggetto del monitoraggio per includere tra le operazioni da segnalare anche quelle relative alle cripto-attività.