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Cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023: ultimi giorni per la rivalutazione

Cripto Attività Detenute Al 1° Gennaio 2023: Ultimi Giorni Per La Rivalutazione

Tutto pronto per la rideterminazione del valore delle cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023. Scade, infatti, il 30 settembre il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, originariamente previsto al 30 giugno 2023.

Secondo quanto è previsto dalla legge di conversione del decreto Omnibus, il 30 settembre scade anche il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività: cosa ha previsto la legge di Bilancio 2023

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per i soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4, D.L. n. 167/1990, di rideterminare il valore delle cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023.

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I contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2023, detengono cripto-attività possono rideterminare il loro costo o valore di acquisto, a condizione che il costo o valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita nella misura del 14%.

In particolare, l’art. 1, comma 133, della legge di Bilancio 2023 ha previsto che “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento”.

Nel caso in cui il contribuente detenga più cripto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione.

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Come calcolare il valore della cripto-attività

Come chiarito nella bozza di circolare, il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.

Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate. Il valore rideterminato potrà essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di rimborso o cessione a titolo oneroso della cripto-attività o permuta con altre cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni (come, ad esempio, nel caso di acquisto di un NFT con bitcoin).

L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto delle cripto-attività non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68 TUIR, così come previsto dalla legge di Bilancio 2023.

Occorre evidenziare che è possibile rideterminare il valore di cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023, anche nel caso in cui non siano più detenute alla data del versamento dell’imposta sostitutiva.

Come versare l’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva è versata entro il 30 settembre 2023, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241/1997.

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data di scadenza. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L’opzione per la rideterminazione del valore delle cripto-attività e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), TUIR.

Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle cripto-attività non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, a effettuare i versamenti successivi.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare posta in consultazione, le norme in esame prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di un’agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di un’apposita disposizione in tal senso.

Il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 14% versata.

Qualora, invece, il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare quelli successivi, i relativi importi sono iscritti a ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Infine, i contribuenti che rideterminano il valore delle cripto-attività devono indicare i dati relativi nel modello Redditi PF 2024. Sarà cura dei contribuenti conservare la documentazione comprovante il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023, da esibire o trasmettere a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

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