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Cripto-attività, estesa la tracciabilità dei trasferimenti

Cripto Attività, Estesa La Tracciabilità Dei Trasferimenti

Il via libera al nuovo regolamento UE sulle cripto-attività fornisce di fatto la base solida per un eventuale inserimento, una volta a regime, dei dati sulle varie forme di patrimoni in criptovaluta oggi disponibili all’interno delle dichiarazioni dei redditi. E questo perché la nuova norma sosterrà con decisione le future regole di rendicontazione fiscale (reporting) sulle criptovalute, di fatto equiparandole a quelle oggi già in vigore per i fondi e più in generale nel mondo della finanza. Un passo avanti necessario per arrivare alla trasposizione dei relativi cripto-asset sul piano dichiarativo.

Il sostegno espresso dei legislatori del Parlamento europeo per una regolamentazione completa delle criptovalute dell’UE segna quindi un avanzamento verso l’attuazione dei piani di tassazione delle risorse digitali. Sebbene non sia una legge fiscale, il regolamento Markets in Crypto Assets approvato dal Parlamento europeo renderà identificabili le parti coinvolte nelle transazioni crittografiche e costituirà la base di norme separate sulle dichiarazioni fiscali relative alle criptovalute. In particolare, sotto il nuovo regolamento MiCA, i fornitori di servizi di cripto-asset potranno offrire servizi nell’UE ma solo se hanno una presenza legale nel blocco o se in possesso di una specifica autorizzazione.

In sostanza, con il nuovo regolamento il Parlamento provvede ad estendere agli scambi di cripto-asset, a grandi linee, le stesse misure di controllo e monitoraggio previste per i fondi ordinari. In particolare, stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività. L’obiettivo è di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché facilitare l’osservanza di misure restrittive, nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o di cripto-attività sia stabilito nell’Unione.

Un quadro giuridico uniforme per i mercati UE delle cripto-attività

Il nuovo regolamento pone le basi per regole di mercato UE uniformi in relazione ai cripto-asset. Infatti, i deputati hanno approvato, sempre in via definitiva, anche nuove regole comuni sulla supervisione, la protezione dei consumatori e le salvaguardie ambientali dei cripto-asset, comprese le cripto-valute (in inglese: markets in Crypto-assets, o MiCA). Non a caso, il progetto di legge, concordato informalmente con il Consiglio nel giugno 2022, include salvaguardie specifiche contro la manipolazione del mercato e la criminalità finanziaria.

Dunque, il regolamento impone linee guida generali comuni a tutti i Paesi membri in riferimento alle cripto-attività che non erano regolate né toccate dalla legislazione vigente sui servizi finanziari. Il regolamento colma questa lacuna.

Le finalità del regolamento

La portata globale, la velocità con cui le operazioni possono essere effettuate e l’eventuale anonimato offerto dal loro trasferimento rendono le cripto-attività particolarmente attraenti per i criminali che cercano di effettuare trasferimenti illeciti tra giurisdizioni e di operare al di là dei confini nazionali.

Al fine di affrontare efficacemente i rischi posti dall’uso improprio delle cripto-attività a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l’Unione dovrebbe mirare a promuovere l’attuazione a livello globale delle norme stabilite nel quadro del presente regolamento e a sviluppare altresì la dimensione internazionale e inter-giurisdizionale della regolamentazione e della vigilanza dei trasferimenti di cripto-attività in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Più trasparenza uguale maggiori garanzie

Le disposizioni principali per coloro che emettono e negoziano cripto-attività (compresi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica) riguardano la trasparenza, la divulgazione, l’autorizzazione e la vigilanza nell’ambito delle transazioni. I consumatori saranno meglio informati in merito ai rischi, ai costi e agli oneri connessi alle loro operazioni. Inoltre, il nuovo quadro giuridico sosterrà l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, regolando le offerte pubbliche di cripto-attività. Dunque, una maggiore protezione dei consumatori e misure di salvaguardia contro la manipolazione del mercato e la criminalità finanziaria

Le operazioni con cripto-asset saranno tracciate

L’equiparazione tra fondi, scambi finanziari e cripto-attività, alla base del regolamento, pone al centro del reporting e delle nuove clausole di trasparenza i seguenti attori:

– l’ordinante, cioè il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

– il beneficiario, ovvero, il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi;

– quindi il “prestatore di servizi di pagamento“, tutti coloro che rientrano tali categorie, inclusi, a certe condizioni, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga dell’art. 32 della direttiva UE n. 2015/2366 e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell’art. 9 della direttiva n. 2009/110/CE che prestano servizi di trasferimento di fondi;

– e ancora, il “prestatore intermediario di servizi di pagamento“, un prestatore di servizi di pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento.

Nuovi attori, gli ultimi due in particolare, ricopriranno un ruolo centrale nello scambio di informazioni ritenute rilevanti e nel processo di monitoraggio, in quanto saranno obbligati ad applicare tutte le procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, finalizzate ad accertare l’eventuale mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario.

In caso di omissione o mancata comunicazione di tali dati informativi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato all’Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit – FIU) in conformità della direttiva UE n. 2015/849.

Tempistica, valutazioni ed eventuali correttivi o modifiche

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro 9 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento i fornitori di servizi relativi ai trasferimenti di cripto-attività che sono soggetti obbligati adottano un piano di introduzione per l’applicazione graduale del regolamento in conformità degli orientamenti emanati dall’ABE, Autorità Bancaria Europea, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi del regolamento. Il periodo transitorio è indicato in 18 mesi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. L’ABE dovrebbe adottare tali orientamenti entro luglio 2023, così da specificare le condizioni per facilitare l’applicazione graduale del presente regolamento.

Inoltre, con riguardo a verifiche successive e valutazioni, è anche previsto che entro tre anni dalla data di entrata in vigore, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e l’esecuzione della nuova normativa corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione, tra l’altro, dell’efficacia delle misure di cui al regolamento e del rispetto di quest’ultimo da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei fornitori di trasferimenti di cripto-attività, dello sviluppo di soluzioni tecnologiche, dell’efficacia e dell’adeguatezza delle soglie de minimis, dei costi e dei benefici dell’introduzione di soglie de minimis, dell’efficacia della cooperazione internazionale e dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria, dell’impatto delle misure del regolamento sulla protezione dei dati e dei diritti fondamentali, dell’applicazione di sanzioni, in particolare se siano efficaci, proporzionate e dissuasive, delle tendenze nell’uso dei portafogli non ospitati e della coerenza sistematica del regolamento con gli atti legislativi dell’Unione in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La travel rule

La c.d. travel rule, già presente nella finanza tradizionale, sarà estesa anche ai trasferimenti di cripto-attività. Questa regola prevede che le informazioni sull’origine e sul beneficiario finale dei cripto-asset “viaggino” con la transazione e siano conservate da entrambi i partecipanti al trasferimento. Le regole copriranno anche le transazioni, superiori a 1.000 euro, dai c.d. “self-hosted wallets” (cripto-attività che non sono gestite da una parte terza, come un istituto finanziario o un fornitore di servizi di credito) quando interagiscono con portafogli gestiti da piattaforme di servizi di cripto-attività.

Le norme non interesseranno invece i trasferimenti da persona a persona effettuati senza l’intervento di un fornitore (provider) o quelli tra fornitori, se agiranno per conto personale.

Un argine al fenomeno del riciclaggio, oltre alle FIU anche ESMA e ABE

Infine, il testo concordato comprende misure contro la manipolazione del mercato e che andranno a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali. Per contrastare i rischi di riciclaggio di denaro, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrà istituire un registro pubblico con i nomi dei fornitori di servizi di cripto-attività non conformi che operano in territorio UE senza autorizzazione.

Inoltre, è altresì previsto che al fine di aiutare i fornitori di trasferimenti di cripto-attività a rispettare tali obblighi, l’Autorità europea di vigilanza (ABE) elabori e aggiorni un registro pubblico dei soggetti, dei servizi per le cripto-attività e degli indirizzi del portafoglio associati a un elevato rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali. Tale registro dovrebbe includere un elenco non esaustivo dei fornitori non conformi di trasferimenti di cripto-attività e di altri fornitori associati ad alto rischio, nonché un elenco non esaustivo dei servizi per le cripto-attività e degli indirizzi del portafoglio ad alto rischio. L’inclusione di uno specifico soggetto, servizio o indirizzo per le cripto-attività nel registro pubblico non dovrebbe sostituire l’obbligo per il fornitore di trasferimenti di cripto-attività di adottare misure adeguate ed efficaci per rispettare il divieto di interagire con tali soggetti, servizi per le cripto-attività e indirizzi del portafoglio. Il registro pubblico dovrebbe consentire l’accesso centralizzato alle informazioni sui soggetti ad alto rischio, sui servizi per le cripto-attività e gli indirizzi del portafoglio forniti dalle autorità competenti dopo la valutazione. L’ABE dovrebbe inoltre essere in grado, di propria iniziativa, di individuare i soggetti ad alto rischio, i servizi per le cripto-attività o gli indirizzi del portafoglio da includere nel registro.

Cripto-green

Per ridurre l’elevata impronta di carbonio delle criptovalute, i fornitori di servizi significativi dovranno pubblicare il loro consumo di energia. E questo nell’ottica di una politica di salvaguardia ambientale dei cripto-asset, comprese le cripto-valute.

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