Criptoattività: come compilare la dichiarazione nel quadro RW
- 2 Febbraio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Durante Telefisco 2024 sono stati forniti interessanti chiarimenti in tema di criptoattività.
Dichiarazione criptoattività
Quanto alla dichiarazione nel quadro RW, potrà essere compilato un rigo per ogni “portafoglio” o “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.
È comunque facoltà del contribuente, ove possibile, compilare, per ciascuna cripto-attività, un rigo nel quadro RW.
Inoltre, è stato ricordato anche quanto riportato al punto 14 della circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, in cui è precisato che: «…dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Per completezza, nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili a un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli…), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo.
Pertanto, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:
-si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
-in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.
Determinazione del costo fiscale delle cripto-attività
In merito alla determinazione del costo fiscale delle cripto-attività è stato chiarito che occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel comma 9-bis dell’articolo 68 del Tuir, in materia di determinazione dei redditi diversi.
Questa disposizione, come chiarito nella circolare 27 ottobre 2023, n.30/E, stabilisce che, in caso di cessione, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività al momento della cessione e il costo o il valore di acquisto.
Qualora il corrispettivo sia costituito da un’altra cripto-attività, avente diverse caratteristiche e funzioni, si assume come valore normale della cripto-attività ricevuta quella rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è concluso.
In mancanza di detta rilevazione, il valore normale della cripto-attività acquisita si determina secondo il principio di cui al comma 3 dell’articolo 9 del Tuir.
Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero. Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto. A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel Modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca, con certezza, la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza.
In conclusione, sia nel regime dichiarativo sia nel regime amministrato, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o il valore di acquisto, come previsto dal citato comma 9-bis, non assumendo, a tali fini, alcuna rilevanza il valore delle cripto-attività indicato nella domanda di regolarizzazione.
Sanzioni
Quanto alle sanzioni è stato chiarito che il contribuente che detiene attività di natura finanziaria all’estero deve riportarne il valore nel quadro RW della dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5 del Dl 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 227/1990, in misura dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati o dal dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati» se le attività sono detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.
Coloro che hanno deciso di non avvalersi della regolarizzazione prevista dall’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 197/2022, non possono beneficiare delle misure premiali disposte dai commi 139 e 140 – che prevedono un beneficio relativo alla misura della sanzione innanzi richiamata, fissata nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate e, per coloro che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, la possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo.
Ne consegue che il ravvedimento operoso, previstodall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, deve essere commisurato sulle sanzioni ordinariamente calcolate.
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