Criptovalute: conviene aderire alla regolarizzazione?

Chi

Persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate (ai sensi dell’art. 5 TUIR), residenti in Italia che entro il 31 dicembre 2021 possedevano cripto-attività, incluse le cripto-valute, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione.

Cosa

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 138 a 142, legge n. 197/2022) prevede la possibilità di regolarizzazione delle cripto-attività, incluse le criptovalute, detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e dei redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa.

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Possono, quindi, essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta:

– le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, di cui al modello RW (art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990);

– le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali,

relative alle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.

Nel caso di cripto-attività, non indicate nel quadro RW della dichiarazione, che nel periodo d’imposta non hanno prodotto redditi, il contribuente dovrà versare soltanto la sanzione ridotta per sanare la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, non emergendo alcuna imposta non dichiarata.

Resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione (art. 4, D.L. n. 167/1990) e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 agosto 2023, par. 1.4).
La bozza di circolare in consultazione (non ancora emanata al momento della redazione del presente articolo) sancisce, inoltre, che la procedura di regolarizzazione non è ammessa se il modello è presentato dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione o degli obblighi dichiarativi dei relativi redditi, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura in esame.

Come

I soggetti interessati possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente un’istanza di regolarizzazione/emersione delle cripto-attività e dei relativi redditi, utilizzando l’apposito modello approvato (provvedimento del 7 agosto 2023), e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

In particolare:

1) i soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione di attività estere nel quadro RW (art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990), nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate (art. 1, comma 139, legge n. 197/2022);
2) i soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza e il pagamento (art. 1, comma 140, legge n. 197/2022):
– di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo (tale pagamento comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi – provvedimento del 7 agosto 2023, par. 3.6);

– di un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione delle attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività regolarizzate e alla non applicazione delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW (art. 1, comma 142, legge n. 197/2022).
Il provvedimento 7 agosto 2023, par. 3.7 stabilisce che la regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione dell’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute e omesso versamento di IVA (articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000), nonché i delitti di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio (articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.). A tal fine il contribuente deve allegare al modello una relazione di accompagnamento, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al provvedimento stesso, con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza.

L’istanza di regolarizzazione va inviata, esclusivamente via PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura, utilizzando esclusivamente il modello approvato, firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria. Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.

La trasmissione va effettuata dal contribuente o da un professionista; in tale secondo caso, il professionista è tenuto a rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle sopra indicate, neppure mediante servizio postale.

Quando

L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023.

Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-attività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.

Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, è consentita la sostituzione dell’istanza originaria, presentando, entro il termine di cui sopra, una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, e barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

La procedura si considera perfezionata con l’invio del modello e con il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto, sempreché sia avvenuta la relativa consegna.

In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni.

Calcola il risparmio

Per verificare la convenienza ad aderire alla sanatoria, occorre considerare una serie di elementi.

In primo luogo, l’imposta sostitutiva si applica sul valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, mentre in caso di accertamento l’Ufficio deve tenere conto dei redditi realizzati con determinazione analitica.

Ad esempio

In caso di plusvalenza, l’imposta sostitutiva si applica sul valore delle attività e non solo sulla plusvalenza realizzata.

In secondo luogo, deve essere confrontato l’importo delle sanzioni edittali e quelle previste in misura ridotta, tenendo conto del fatto che il pagamento dell’imposta sostitutiva implica la non applicabilità delle sanzioni previste per l’omessa o infedele dichiarazione.

Inoltre, la sanatoria non consente di applicare, sulle sanzioni, il cumulo giuridico (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997) che, invece, deve essere applicato, se più conveniente, in sede di accertamento.

Si deve, infine, considerare che in caso di regolarizzazione il contribuente deve dimostrare la liceità della provenienza delle somme, per cui non sembrerebbe possibile la regolarizzazione delle cripto-attività frutto di attività illecite o acquisite attraverso proventi ottenuti da attività illecite (ivi compresa, l’evasione fiscale se il fatto integra l’ipotesi delittuosa di dichiarazione infedele o dichiarazione omessa).

Risparmio %

Caso n. 1

Un contribuente ha detenuto criptovalute nel 2021 non indicate nel quadro RW.

Nel periodo d’imposta, le criptovalute non hanno prodotto interessi né plusvalenze.

Valore criptovalute al 31 dicembre 2021: 100.000

Regolarizzazione

– Sanzione: 500 (100.000 x 0,5%)

Ravvedimento

– Sanzione edittale (Paese non black list): 3.000 (100.000 x 3%)

– Sanzione ridotta: 375 (3.000/8)

– Sanzione edittale (Paese black list): 6.000 (100.000 x 6%)

– Sanzione ridotta: 750 (6.000/8)

Contestazione/accertamento

– Sanzione (Paese non black list, applicazione del minimo): 3.000 (100.000 x 3%)

– Definizione agevolata: 1.000 (3.000/3)

Caso n. 2

Un contribuente ha detenuto, per gli anni 2020 e 2021 criptovalute per un ammontare pari a:

– 31 dicembre 2020: 1.000;

– 31 dicembre 2021: 1.200

Ha realizzato le seguenti plusvalenze:

– 2020: 300

– 2021: 250.

Il soggetto non ha indicato le criptovalute nel quadro RW e non ha dichiarato le plusvalenze realizzate.

Regolarizzazione

– Imposta sostitutiva: 77 [(1.000 + 1.200) x 3,5%]

– sanzione: 11 [(1.000 + 1.200) x 0,5%]

– Totale dovuto per regolarizzazione: 88

Ravvedimento

– Plusvalenza 2020: 300

– IRPEF: 78 (300 x 26%)

– Sanzione IRPEF: 93,6 (78 x 90% + 1/3 per i redditi prodotti all’estero)

– Sanzione RW: 30 (1.000 x 3%)

– Riduzione sanzioni da ravvedimento: 17,7 [(70,2 + 30)/7]

– Totale 2020: 95,7 (78 + 17,7) (oltre agli interessi calcolati al saggio legale)

– Plusvalenza 2021: 250

– IRPEF: 65 (250 x 26%)

– Sanzione IRPEF: 78 (65 x 90% + 1/3)

– Sanzione RW: 36 (1.200 x 3%)

– Riduzione sanzioni da ravvedimento: 14,3 [(78 + 36)/8]

– Totale 2021: 79,3 (65 + 14,3) (oltre agli interessi calcolati al saggio legale)

– Totale ravvedimento: 175 (oltre agli interessi sull’imposta, calcolati al saggio legale)

Caso n. 3

Un contribuente ha detenuto, per gli anni 2020 e 2021 criptovalute per un ammontare pari a:

– 31 dicembre 2020: 1.000.000;

– 31 dicembre 2021: 1.200.000

Ha realizzato le seguenti plusvalenze:

– 2020: 50.000

– 2021: 25.000.

Il soggetto non ha indicato le criptovalute nel quadro RW e non ha dichiarato le plusvalenze realizzate.

Regolarizzazione

– Imposta sostitutiva: 77.000 [(1.000.000 + 1.200.000) x 3,5%]

– sanzione: 11.000 [(1.000.000 + 1.200.000) x 0,5%]

– Totale dovuto per regolarizzazione: 88.000

Ravvedimento

– Plusvalenza 2020: 50.000

– IRPEF: 13.000 (50.000 x 26%)

– Sanzione IRPEF: 15.600 (13.000 x 90% + 1/3)

– Sanzione RW: 30.000 (1.000.000 x 3%)

– Riduzione sanzioni da ravvedimento: 6.514 [(15.600 + 30.000)/7]

– Totale 2020: 19.514 (13.000 + 6.514) (oltre agli interessi calcolati al saggio legale)

– Plusvalenza 2021: 25.000

– IRPEF: 6.500 (25.000 x 26%)

– Sanzione IRPEF: 7.800 (6.500 x 90% + 1/3)

– Sanzione RW: 36.000 (1.200.000 x 3%)

– Riduzione sanzioni da ravvedimento: 5.475 [(7.800 + 36.000)/8]

– Totale 2021: 11.975 (6.500 + 5.475) (oltre agli interessi calcolati al saggio legale)

– Totale ravvedimento: 31.489 (oltre agli interessi sull’imposta, calcolati al saggio legale)

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