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Crisi di liquidità, è possibile invocare la forza maggiore

Crisi Di Liquidità, è Possibile Invocare La Forza Maggiore

Il concetto di forza maggiore disciplinato dall’ordinamento sanzionatorio amministrativo per le violazioni di natura tributaria (decreto legislativo 472/1997) può essere accostato a quello stabilito dall’articolo 45 del Codice penale (che opera, a nostro avviso, in una sorta di “anticamera” di dolo e colpa), secondo il quale non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Il principio di forza maggiore tributario-amministrativo può anche essere affiancato alla nozione civilistica di inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore per «impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile» (articolo 1218 del Codice civile – si veda in proposito l’intervento di Irti su Il Sole 24 Ore del 5 maggio).

Occorre comunque considerare che, recentemente, le stesse Entrate si sono pronunciate sulla forza maggiore nella circolare 8/E/2020 (risposta 1.7), la quale ha fatto anche menzione alla circolare 180/1998 del ministero delle Finanze. Nel documento dell’Agenzia sono stati riportati una serie di pronunciamenti giurisprudenziali, sia di legittimità interni che unionali. Quanto alla Cassazione, è stata richiamata l’ordinanza 8175/2019 (ripresa dalla successiva 28321/2019, a loro volta conformi a numerosi precedenti). Relativamente alla giurisprudenza unionale, la circolare 8/E ha fatto riferimento alle pronunce C-314/06, C-325/03, C-208/01 e C-195/91. In base a tali precedenti, è stato riportato che la nozione di forza maggiore comporta la sussistenza sia di un elemento oggettivo – relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore (come può esserlo l’attuale emergenza) – sia di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Al riguardo, si nota che il documento dell’Agenzia riconosce l’insorgenza, per l’attuale emergenza, dell’elemento oggettivo, mentre rimanda alla valutazione del caso concreto (da parte degli uffici, si veda pagina 17 della circolare) in relazione all’elemento soggettivo. Ad ogni modo, l’Agenzia non esclude l’applicazione dell’esimente sanzionatoria per cause di forza maggiore da parte degli stessi uffici del Fisco.

Potrà dunque invocarsi, ad esempio, la forza maggiore qualora il contribuente non disponga della liquidità necessaria a versare il saldo delle imposte sui redditi 2019, nonostante il suo comportamento diligente, laddove il “saldo” sia determinato con il criterio della competenza e venga dimostrato che la gran parte delle poste assoggettate a imposizione non hanno avuto una conseguente manifestazione numeraria.

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