Le estensioni
Di solito la copertura dell’attività di controllo non fa parte della polizza base dei commercialisti (non tutti i professionisti ne hanno bisogno), ma è prevista come estensione attivabile su richiesta dell’assicurato. «È un’aggiunta che ha un costo a parte – spiega Moroni – e che, visto il livello di rischio, prevede scoperti (cioè quanto versa l’assicurato in caso di risarcimento) che possono arrivare anche al 10-15% e massimali più bassi di quelli della Rc professionale. È quindi importante che gli interessati chiedano l’estensione con massimali adeguati».
Le proposte dei commercialisti
Per questo i commercialisti chiedono di fissare un tetto al rischio: «Va cercato un parametro per limitare il rischio di chi non gestisce ma controlla, non partecipa agli utili ma percepisce un compenso. Altrimenti accade che a collegi sindacali che hanno percepito 10-15mila euro vengano chiesti danni per milioni di euro», dice Andrea Foschi, membro del Consiglio nazionale dei commercialisti con delega alla crisi di impresa.
«Il rischio deve essere valutabile, ma oggi non lo è: il parametro potrebbe essere proprio il compenso», aggiunge Foschi . Per limitare le responsabilità, i commercialisti propongono anche l’estensione dell’obbligo assicurativo agli amministratori. Un’ipotesi che raccoglie consensi anche nel mondo delle assicurazioni.
«L’obbligatorietà della polizza per gli amministratori è importante perché la “Rc amministratori” ha una copertura molto estesa che comprende tutti coloro che hanno carichi aziendali e di controllo, inclusi sindaci e revisori», aggiunge Antonio Fattore, responsabile del team associazioni professionali di Marsh, società internazionale di brokeraggio assicurativo e gestione del rischio. «Nelle medie e grandi aziende la Rc amministratori è diffusa – continua Fattore – mentre ancora non lo è nelle imprese interessate dalla nuova normativa».
Che cosa va verificato
A sottolineare l’ampliamento del rischio è anche Marcella Caradonna, presidente dell’ordine dei commercialisti di Milano: «In base al Dlgs 14/2019 – spiega Caradonna – l’organo di controllo deve verificare che gli assetti organizzativi siano adeguati alla rilevazione tempestiva delle difficoltà. E se, in caso di crisi, viene registrata un’inadeguatezza non segnalata, anche per l’organo di controllo potrebbe esserci un addebito per dolo eventuale».