La natura flessibile e multiforme delle piattaforme digitali ha reso necessario delineare ulteriori specificazioni in merito alla documentazione da fornire ai fini dello scambio di informazioni soprattutto con riferimento ai cd. “gestori di piattaforme straniere” che svolgono attività commerciali nell’Unione Europea sebbene:
– non siano residenti a fini fiscali;
– non siano costituiti o gestiti in uno Stato membro;
– non abbiano una stabile organizzazione all’interno uno Stato membro.
L’estensione dell’obbligo di comunicazione a tutti i gestori di piattaforme digitali (anche stranieri), a prescindere dal loro luogo di stabilimento, persegue l’obiettivo evitare disparità di trattamento e di impedire la concorrenza sleale all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva n. 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva UE n. 2021/514, prevede misure volte alla riduzione di oneri amministrativi gravanti sui gestori di piattaforme straniere e sulle autorità fiscali degli Stati membri, qualora siano presenti adeguate disposizioni normative che garantiscano lo scambio di informazioni equivalenti tra una giurisdizione non-UE e uno degli Stati membri UE.
È bene evidenziare che sebbene l’OCSE abbia pubblicato, il 3 luglio 2020, dei modelli di norma e un modulo facoltativo nel documento “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”, le previsioni in esso contenute non costituiscono uno standard minimo valevole per tutte le giurisdizioni.
Stante la mancanza di regole comuni, l’obiettivo del regolamento è quello di stabilire i criteri comuni per valutare che:
– le informazioni inviate da una giurisdizione non-UE (seguendo i dettami della normativa domestica) e ricevute automaticamente da tale Stato membro rientrino tra quelle richieste dalla direttiva n. 2011/16/UE;
– tali informazioni possano essere qualificate come equivalenti a quelle richieste dalla stessa direttiva.
La necessità di procedere all’individuazione di criteri standard per la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni persegue principalmente l’obiettivo di:
– garantire agli Stati membri UE la ricezione delle sole informazioni necessarie e pertinenti da parte dei gestori di piattaforme;
– evitare oneri eccessivi in capo ai gestori di piattaforme digitali.
I punti essenziali del regolamento di esecuzione
Affinché possano essere considerate rispettose dei parametri previsti dalla direttiva n. 2011/16/UE, occorre che le informazioni inviate da parte di una giurisdizione non-UE debbano essere considerate equivalenti a quelle indicate nell’allegato V, rubricato “Procedure di adeguata verifica in materia fiscale, obblighi di comunicazione e altre norme per i gestori di piattaforme”, nella sezione III di tale direttiva dedicata agli obblighi di comunicazioni, e più nel dettaglio nella “parte B” dedicata alle informazioni da comunicare.
L’art. 8 bis quater, comma 7, della direttiva n. 2011/16/UE (rubricato “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme”) delinea la procedura da seguire affinché le informazioni scambiate automaticamente, a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE, possano o meno essere considerate equivalenti.
Ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 3 del regolamento di esecuzione n. 2023/823, onere della Commissione è quello di procedere a una valutazione delle definizioni relative al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e dei venditori oggetto di comunicazione previste:
– nella legislazione domestica di una giurisdizione non-UE; e
– a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE.
Tale operazione consente di determinarne l’equivalenza con le definizioni contenute nella direttiva n. 2011/16/UE e, più nel dettaglio, all’allegato V, sezione I, parte A, punti da 1 a 4. Si tratta nello specifico delle seguenti definizioni:
– piattaforma;
– gestore di piattaforma;
– gestore di piattaforma escluso;
– gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
Con riferimento alla tematica dell’attività pertinente, l’art. 4 del regolamento di esecuzione prevede che, anche in questo caso, occorrerà verificare che le definizioni contenute nella legislazione domestica della giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, debbano essere considerati equivalenti ai sensi della direttiva n. 2011/16/UE. Al fine di valutare l’equivalenza occorre tenere conto di quanto previsto all’allegato V, sezione I, e più nel dettaglio:
1. nella parte A, con riferimento
– al punto 8 che definisce l’attività pertinente come quella svolta a fronte di un corrispettivo (locazione di immobili, servizi personali, vendita di beni, noleggi di mezzi di trasporto);
– al punto 10 che fornisce la definizione di Corrispettivo da intendersi come la compensazione, in qualsiasi forma; nonché
– al punto 11 che definisce “servizio personale” come un servizio basato sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone.
2. nella parte C, punto 9 con riferimento ai “beni” (i.e., qualsiasi bene materiale).
In virtù di quanto disposto dall’art. 5 del regolamento di esecuzione, la Commissione dovrà procedere anche alla comparazione dell’equivalenza delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale. A tal fine occorrerà comparare:
– le procedure previste all’allegato V, sezione II (rubricata “Procedure di adeguata verifica in materia fiscale”), della direttiva n. 2011/16/UE;
– le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 7, della direttiva n. 2011/16/UE. Tra questi si rinvengono il NIF (numero di identificazione fiscale), numero di partita IVA, indirizzo principale del venditore, periodo oggetto di comunicazione, proprietà inserzionata.
La valutazione di equivalenza, in virtù di quanto disposto dall’art. 6, dovrà riguardare anche gli obblighi di comunicazione.
Qualora tutti i criteri previsti nel regolamento di esecuzione dovessero essere soddisfatti, le informazioni scambiate con le giurisdizioni non-UE potranno considerarsi come equivalenti.
L’entrata in vigore del regolamento è prevista per il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
In conclusione
L’obiettivo del regolamento di esecuzione n. 2023/823 è quello di verificare l’equivalenza delle informazioni fornite dai gestori di piattaforme di giurisdizioni non-UE al fine di rendere più snelle le procedure di scambio di informazioni in tale ambito. La presenza di procedure standardizzate aiuterà nell’adempimento degli obblighi dei soggetti coinvolti.