DAC 7 e obblighi di comunicazione per i gestori di piattaforme: a che punto siamo?
- 14 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Ma a che punto è l’attuazione della direttiva nei diversi Stati?
Applicazione della DAC 7: focus Stato per Stato
Austria
In Austria il 19 luglio 2022 è stato pubblicato nel diritto nazionale il disegno di legge di recepimento della DAC 7 nel diritto interno. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
I punti chiave: le disposizioni sono strettamente allineate al testo della direttiva, ma prevedono un ambito di applicazione personale e materiale più ampio per offrire la possibilità di scambiare informazioni con giurisdizioni non UE in futuro.
Le violazioni degli obblighi di notifica o registrazione sono considerate un reato fiscale ai sensi della legge austriaca sui reati fiscali. In caso di dolo, può essere inflitta una multa fino a 200.000 euro e fino a 100.000 euro in caso di negligenza grave. Il mancato rispetto di altre procedure di dovuta diligenza può essere sanzionato fino a 20.000 euro in caso di dolo e fino a 10.000 euro in caso di negligenza grave.
Il Ministero delle Finanze austriaco ha inoltre pubblicato un regolamento che fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione personale, sui requisiti di registrazione e di comunicazione, nonché sui prerequisiti per attenuare la doppia segnalazione ai sensi della DAC 7. In particolare, viene chiarito che i gestori di piattaforme non UE possono registrarsi presso le autorità fiscali austriache tramite l’apposito modulo web IIN-PL1.Krippner).
Belgio
In Belgio, la legge di recepimento della DAC 7 è stata pubblicata il 30 dicembre del 2022. Anche in questo caso, le disposizioni della legge belga DAC 7 sono strettamente allineate al testo della direttiva, ma prevedono un ambito di applicazione più ampio, presumibilmente, per offrire la possibilità di scambiare informazioni con giurisdizioni non UE ai sensi dell’MCAA dell’OCSE.
Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione variano a seconda della gravità e del tipo di inadempimento, con un massimo di 50.000 euro. Non sono ancora stati pubblicati orientamenti procedurali per chiarire i requisiti di registrazione e segnalazione.
Croazia
Per la Croazia la data di recepimento è stata il 22 dicembre 2022. In caso di violazioni degli obblighi di due diligence e segnalazione, i gestori e gli operatori interessati possono essere soggetti a una multa fino a 26.540 euro per ogni caso di violazione, mentre le persone responsabili possono essere multate fino a 2.650 euro.
Il 10 gennaio 2023 è stata pubblicata una bozza di linee guida per la consultazione pubblica che chiariranno i requisiti di registrazione e segnalazione.
Repubblica Ceca
Per la Repubblica Ceca la data di recepimento è stata il 7 dicembre 2022. Le disposizioni della legge ceca DAC 7 sono strettamente allineate al testo della direttiva. Diverse sono le sanzioni. Se i gestori di piattaforme violano i loro obblighi, infatti, possono essere soggetti a una multa fino a 60.000 euro per ogni caso di violazione, mentre gli imprenditori possono essere soggetti a una multa fino a 20.000 euro per la negoziazione su piattaforme non cooperanti. Per gli individui invece, la multa prevista arriva fino a 2.000 euro.
Le autorità fiscali ceche hanno pubblicato orientamenti sotto forma di un documento di domande e risposte che fornisce chiarimenti su questioni comuni in relazione, ad esempio, all’ambito di applicazione della DAC 7 e all’amministrazione delle norme.
Danimarca
La Danimarca ha dato attuazione alla DAC 7 il 6 settembre 2022 con un ordine esecutivo. Ai gestori di piattaforme possono essere imposte sanzioni; scattano procedimenti penali se hanno agito intenzionalmente o gravemente con negligenza.
Le autorità fiscali danesi hanno pubblicato orientamenti che forniscono chiarimenti sull’applicazione degli obblighi di comunicazione DAC 7 attuati nel diritto danese. Gli orientamenti forniscono informazioni generali sul quadro di comunicazione nell’ambito della DAC 7 e una panoramica degli obblighi di registrazione, notifica e comunicazione per i gestori di piattaforme di comunicazione danesi, UE e non UE.
Estonia
In Estonia si è partiti il 29 dicembre 2022. Le disposizioni della legge estone DAC 7 sono strettamente allineate al testo della direttiva. Il mancato rispetto degli obblighi può essere sanzionato con un prelievo di inadempienza fino a 3.300 euro in conformità con la legge sullo scambio di informazioni fiscali. Inoltre, ai sensi della legge, può essere applicata una multa fino a 1.200 euro per le persone fisiche e 3.200 euro per le persone giuridiche.
Non sono ancora stati pubblicati orientamenti procedurali per chiarire i requisiti di registrazione e segnalazione.
Finlandia
Per la Finlandia, la data spartiacque è il 29 dicembre 2022. Come ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva, l’obbligo di fornire informazioni si applicherebbe anche alle situazioni in cui i gestori di piattaforme non hanno attività materiali da segnalare in un periodo di riferimento. In questo caso, gli operatori della piattaforma sono tenuti a presentare i c.d. report “nil”. La legge prevede che le relazioni annuali debbano essere presentate alle autorità fiscali finlandesi per via elettronica in formato XML. Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di dovuta diligenza e segnalazione variano a seconda della gravità dell’inadempimento e sono limitate a 15.000 euro.
Non sono ancora stati pubblicati ulteriori orientamenti procedurali per chiarire i requisiti di registrazione e comunicazione.
Francia
In Francia, le disposizioni della legge francese DAC 7 seguono generalmente il testo della direttiva anche se, in deroga, i gestori di piattaforme devono anche segnalare i venditori stabiliti in un Paese che ha firmato con la Francia un accordo che consente lo scambio automatico di informazioni contemplate dalla DAC 7. Inoltre, i gestori di piattaforme sono tenuti a informare i venditori in merito ai loro obblighi fiscali e previdenziali e le informazioni comunicate alle autorità fiscali possono essere trasferite a qualsiasi altra amministrazione fiscale se la Francia ha firmato un accordo con tale giurisdizione.
Il mancato rispetto degli obblighi di dovuta diligenza e di comunicazione può essere sanzionato con una sanzione fino a 50.000 euro e con la pubblicazione di un elenco di operatori non cooperativi a determinate condizioni.
Le autorità fiscali francesi hanno pubblicato un decreto che fornisce orientamenti procedurali su come conformarsi agli obblighi di comunicazione DAC 7, compreso l’obbligo di presentare la relazione annuale elettronicamente dal gestore della piattaforma o tramite un terzo designato per adempiere a tale obbligo.
Germania
In Germania, il mancato rispetto degli obblighi può essere sanzionato con una sanzione amministrativa fino a 50.000 euro (inosservanza degli obblighi di registrazione), fino a 30.000 euro (inosservanza degli obblighi di comunicazione) e fino a 5.000 (altri inadempimenti). Su richiesta, le autorità fiscali tedesche forniscono una valutazione vincolante se una piattaforma si qualifica come tale e se sulla piattaforma vengono svolte attività pertinenti. La richiesta costa 5.000 euro e può richiedere fino a 6 mesi di tempo di elaborazione.
Non sono ancora stati pubblicati orientamenti procedurali per chiarire i requisiti di registrazione e segnalazione.
Irlanda
In Irlanda le sanzioni di 19.045 euro si applicano a un gestore di piattaforma che non fornisce le informazioni pertinenti corrette alle autorità fiscali irlandesi, con un’ulteriore sanzione di 2.535 euro per ogni giorno in cui non è stata effettuata una dichiarazione. Tali sanzioni potrebbero non applicarsi qualora sia effettuata una restituzione errata a causa della mancata comunicazione delle informazioni da parte del venditore oggetto di comunicazione e il gestore della piattaforma disponga di procedure adeguate a ovviare a tali carenze.
Le autorità fiscali irlandesi hanno fornito chiarimenti in relazione ai requisiti di registrazione e conformità per i gestori di piattaforme digitali.
Lituania
Anche in Lituania le regole si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. In particolare, gli operatori segnalanti hanno l’obbligo di registrare le piattaforme presso le autorità fiscali lituane a fini di identificazione. Se l’operatore segnalante non adempie all’obbligo di fornire informazioni sui venditori, dopo due solleciti consecutivi (entro 90 giorni, ma non prima di 30 giorni dal secondo sollecito) al fornitore di servizi di accesso a Internet può essere emesso un ordine (necessaria approvazione del tribunale amministrativo di Vilnius) per annullare l’accesso a Internet al sito web del gestore della piattaforma digitale. Quando il venditore non fornisce le informazioni richieste all’operatore segnalante, quest’ultimo ha l’obbligo di cancellare l’account del venditore o di sospendere i pagamenti.
Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione variano a seconda della gravità dell’inadempimento e sono limitate a 6.000 euro.
Il 23 dicembre 2022 le autorità fiscali lituane hanno pubblicato orientamenti procedurali sugli obblighi di registrazione e comunicazione.
Paesi Bassi
Nei Paesi Bassi il mancato rispetto degli obblighi può essere sanzionato con una sanzione amministrativa fino a 900.000 euro se l’inadempimento è dovuto al dolo o alla negligenza grave di un gestore della piattaforma.
Le sanzioni applicate dovrebbero essere proporzionate e tenere conto dei fatti e delle circostanze di ciascun caso, il che potrebbe pertanto comportare sanzioni inferiori al massimo sopra citato.
Ci possono essere anche circostanze aggravanti, come la recidiva. Le autorità fiscali olandesi hanno emanato un decreto che attua gli obblighi di raccolta dei dati e di dovuta diligenza.
Slovacchia
In Slovacchia sono già disponibili i moduli elettronici per registrarsi per la segnalazione. Il mancato rispetto degli obblighi può essere sanzionato con una multa fino a 10.000 euro e può essere imposto per ogni caso di violazione. Ulteriori orientamenti procedurali devono essere pubblicati per chiarire ulteriormente gli obblighi di registrazione e comunicazione.
Svezia
In Svezia una sanzione iniziale di SEK 2.500 (circa 225 euro) per venditore oggetto di comunicazione può essere applicata nel caso in cui il termine per il rispettivo obbligo sia scaduto. Sanzioni aggiuntive di 5.000 SEK (circa 450 euro) per venditore oggetto di notifica possono essere imposte due volte se il mancato rispetto degli obblighi non viene corretto (vale a dire possono essere applicate sanzioni fino a 12.500 SEK (circa 1.123 euro).
Nel dicembre 2022 le autorità fiscali svedesi hanno inoltre pubblicato orientamenti che forniscono chiarimenti sull’attuazione svedese della DAC 7.
DAC 7 anche in Italia: attenzione a tempistica e sanzioni
La nuova normativa UE entra nel vivo anche nel nostro Paese. Infatti, con il via libera del Consiglio del Ministri del 23 febbraio 2023, è stato approvato il testo finale del decreto legislativo di attuazione e recepimento della direttiva UE n. 2021/514 che modifica ulteriormente la direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale.
Il Dipartimento delle Finanze del MEF aveva sottoposto al parere pubblico il testo ancora in bozza. Chiusa la consultazione e raccolti i suggerimenti, con il via libera del Governo di fatto l’intero procedimento subisce ora una positiva accelerazione.
In sostanza, lo schema di decreto legislativo recepisce, senza alcuna modifica di rilievo, le novità della direttiva in tema di cooperazione e scambio automatico di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. È auspicabile ora che si renda l’intero corpus normativo pienamente operativo senza ulteriori ritardi, anche per consentire agli operatori coinvolti di avere il tempo necessario per adeguarsi alla novità. Già dal dettato del decreto emerge la centralità dell’Agenzia delle Entrate nell’intero processo di scambio e passaggio d’informazioni. Infatti, lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni disciplinato dall’art. 11 – informazioni raccolte dai “gestori di piattaforme” – con obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 10, può concretizzarsi sia tra l’Agenzia delle Entrate e le autorità competenti degli Stati membri UE sia con le giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea, che abbiano però sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti nei termini di cui all’art. 2, comma 1, lettera g). In pratica, toccherà alle Entrate gestire la mole di dati e i flussi che ne deriveranno.
Comunque, osservando il quadro normativo, il decreto – oltre a delineare l’ambito di applicazione delle disposizioni in merito allo scambio automatico delle informazioni – prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i “venditori esclusi”, ad esempio le società per le quali la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni, o i soggetti per i quali ha intermediato meno di 30 locazioni, per corrispettivi totali fino a 2.000 euro.
È inoltre indicata la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica, ordinariamente entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di comunicazione. Sono altresì delineati gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.
Naturalmente, spetterà all’Agenzia delle Entrate definire le modalità di comunicazione e le relative procedure di verifica. Al riguardo, è utile ricordare come la norma preveda che il “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” abbia anche la possibilità di affidare l’onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica a un soggetto terzo, sia esso prestatore di servizi o altro gestore di piattaforma. Rimane, tuttavia, in capo al gestore di piattaforma (quello originario) la responsabilità della correttezza della procedura.
In merito alla tempistica, gli obblighi di comunicazione dei “gestori di piattaforma” italiani seguono il seguente calendario: entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce la comunicazione le piattaforme digitali interessate sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni richieste.
Attenzione Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024. |
Con riguardo, invece, alle eventuali sanzioni per i casi di mancata comunicazione, scatteranno le medesime penalità previste nei casi di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in pratica si applicherà la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.
In caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro, prevista dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà; nei casi, invece, di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni, si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta della metà.
Nel caso di violazione degli obblighi di registrazione dell’operatore a titolo di “gestore estero” si applica la sanzione pecuniaria di 10.000 euro.
Infine, si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’introduzione di misure attuative delle disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione (commi 1 e 2 dell’articolo)