DAC 7: prima comunicazione entro il 31 gennaio 2024
- 22 Novembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In particolare:
– entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri “non-UE” (FPO), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app;
– entro il 29 febbraio 2024, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri Paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
L’attuazione della direttiva DAC7
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L’Agenzia delle Entrate ha quindi emanato il provvedimento direttoriale 20 novembre 2023, prot. n. 406671/2023, che definisce modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione delle citate informazioni nel settore fiscale.
Quali sono le attività monitorate
La DAC7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione:
– l’e-commerce,
– l’affitto di beni immobili,
– l’offerta di servizi personali,
– le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2.000 attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2.000 euro nell’anno).
Gestori obbligati ed esonerati
Il provvedimento definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole per i gestori tenuti all’invio. A dover comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione e qualificabili come tali in almeno un altro Stato membro informano l’Agenzia delle Entrate della scelta relativa allo Stato membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione. Ai fini dell’esercizio della scelta, i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvalgono delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, fornendo i seguenti dati:
1. denominazione;
2. codice fiscale;
3. Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri:
– ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure
– in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure
– in cui è situata la stabile organizzazione.
4. NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente;
6. Stato membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione;
7. dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.
La scelta va comunicata entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile cui si riferisce la comunicazione
Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare, contenente le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione:
– Stato membro di residenza;
– NIF;
– nome;
– indirizzo.
Il gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione in luogo di altri, è tenuto a comunicare, per ciascun gestore di piattaforma per il quale assume l’obbligo di comunicazione, le informazioni di cui sopra.
Foreign Platform Operator (FPO)
Il provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (FPO), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-UE, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate: è il caso, solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.
Gli FPO che non siano già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate procedono a richiederle online, sul sito istituzionale dell’Agenzia, selezionando il valore DAC7 e compilando un modulo disponibile nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. Il Centro Operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, a mezzo posta elettronica, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, in lingua inglese, per accedere alle funzionalità che consentono di ottenere la seconda parte del PIN e completare il processo di registrazione.
Gli FPO già in possesso delle credenziali ottenute per la registrazione al regime “OSS non-Union scheme” integrano, nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la richiesta precedente chiedendo la possibilità di utilizzo delle credenziali anche ai fini della registrazione ai fini della DAC7. Tale richiesta integrativa sarà verificata dal COP e ne sarà comunicato l’esito al richiedente.
Gli FPO, in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero ottenute per la registrazione al regime “OSS non-Union scheme”, contestualmente all’avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettuano la registrazione unica nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando le seguenti informazioni:
– denominazione o ragione sociale;
– indirizzo postale;
– indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
– eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
– una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l’identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell’IVA nell’Unione europea;
– gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti;
Al temine della procedura di registrazione sarà assegnato un numero identificativo individuale (IIN-Individual Identification Number).
Termini per le comunicazioni
I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio, quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.
I soggetti obbligati trasmettono le informazioni utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e i file sono predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD”: al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati, potrà essere necessario apportare tempestivamente delle modifiche all’allegato e tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.