Dal 1° aprile scatta la ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione

L’art. 25-bis prevede che i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari devono operare, all’atto del pagamento una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF e dell’IRES dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.

Tuttavia, al successivo comma 5, l’art. 25-bis prevede, la non applicazione della ritenuta “[…] alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva”.

Il comma 89 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2024 ha modificato il comma 5, cancellando interamente la parte relativa al comparto assicurativo.

Il successivo comma 90 ha previsto la decorrenza dal 1° aprile 2024. Pertanto, a partire da tale data, i soggetti di cui al comma 5 sopra riportato dovranno applicare la ritenuta alle loro provvigioni.

Come applicare la ritenuta sulle provvigioni

A tal proposito si ricorda che, in base al comma 2 dell’art. 25-bis, la ritenuta d’acconto sarà pari al 23% sul:

50% delle provvigioni corrisposte, nel caso in cui l’intermediario non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o di terzi;

20% delle provvigioni corrisposte, nel caso in cui l’intermediario si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o di terzi.

Per l’applicazione della ritenuta sul 20% delle provvigioni, gli intermediari dovranno consegnare (tramite raccomandata o Posta elettronica certificata) una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si richiede l’applicazione della riduzione della base imponibile. Se le condizioni previste per la riduzione della base imponibile si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

L’intervento dell’ANIA

Con la circolare n. 80 del 12 marzo 2024, l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) ha chiarito alcuni aspetti in merito all’applicazione della nuova disposizione, richiedendo, sulle varie tematiche trattate, chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti dall’Associazione.

Ambito oggettivo di applicazione della ritenuta

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della ritenuta, l’Associazione chiarisce che, in base al tenore letterale della nuova disposizione, l’abrogazione dell’esonero della ritenuta prevista dal comma 5 dell’art. 25-bis, limitatamente al collocamento di prodotti assicurativi, dovrebbe riguardare anche banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e bancoposta.

Di conseguenza, l’applicazione della ritenuta sarebbe estesa a tutti i soggetti iscritti nelle sezioni dalla A alla F del Registro degli intermediari (R.U.I.).

Il R.U.I. è suddiviso in sei sezioni:

A (Agenti),

B (Broker),

C (Produttori diretti di imprese di assicurazione),

E (Collaboratori degli intermediari assicurativi iscritti nella sezione A, B, D),

F (Intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di una o più imprese di assicurazione

Si ritengono, pertanto, superati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7/E del 7 febbraio 2013 che prevedeva l’esonero della ritenuta per banche, SIM, Intermediari finanziari e Poste Italiane S.p.a..

L’ANIA, solleva dubbi in merito alle provvigioni corrisposte ad alcuni soggetti (ad esempio agenzie di viaggio, concessionari automobilistici, etc.), in relazione alle attività di intermediazione assicurativa, in quanto, pur essendo iscritti nella sezione E del R.U.I., la legge di Bilancio 2024 non ha previsto l’esonero della ritenuta.

Operazioni estere

In merito alle operazioni estere, l’ANIA specifica che:

– per le provvigioni corrisposte in valuta estera, si rende necessaria la conversione in euro secondo il cambio del giorno in cui gli importi sono stati percepiti o sostenuti;

– non è possibile, in assenza di una stabile organizzazione in Italia, l’applicazione della ritenuta alle provvigioni corrisposte ad agenti e broker italiani, da parte di imprese estere assicurative che operano in Lps (Libera prestazioni di servizi).

Modalità di applicazione della ritenuta

Per quanto riguarda, invece, le modalità di applicazione della ritenuta, nella pratica, l’agente trattiene direttamente la provvigione dall’importo dei premi riscossi, e riversa, quindi, tali premi alla compagnia al netto della propria provvigione.

In tal caso, l’art. 25-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 prevede che “se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta”.

Lo stesso comma, prosegue affermando che, la ritenuta si considera “operata” nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Pertanto, per le provvigioni trattenute nel mese 1, la ritenuta è operata nel mese 2 e versata entro il mese 3.

Secondo l’ANIA nel caso in cui i rapporti tra agenti/broker e compagnie assicurative risultino regolati mediante estratti conto, la compagnia assicurativa, in luogo del momento di regolazione finanziaria, può anticipare l’applicazione della ritenuta al mese di riferimento delle provvigioni rendicontate.

Di conseguenza, per le provvigioni rendicontate nel mese 1 la ritenuta potrà essere versata il 16 del mese 2.

Decorrenza della nuova disposizione

In tema di decorrenza della nuova disposizione l’ANIA consiglia alle imprese di seguire un criterio dicassa applicando la ritenuta sulle provvigioni corrisposte a partire dal 1° aprile 2024; a tal fine si attende anche l’istituzione di un apposito codice tributo.

Applicazione della ritenuta ridotta

Infine, per quanto riguarda la comunicazione da inviare alla compagnia assicurativa per l’applicazione della ritenuta ridotta, al fine di non penalizzare coloro che non vi abbiano provveduto entro il 31 dicembre, si ritiene possibile la trasmissione entro il 31 marzo 2024 oppure entro il 15 aprile nel caso in cui l’intermediario abbia iniziato ad operare in corso d’anno.

Si ritiene, inoltre, che la dichiarazione possa essere acquisita anche con canali diversi dalla raccomandata o dalla PEC, purché si riesca a dimostrare la data di avvenuta spedizione alla compagnia assicurativa.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la maggior parte delle soluzioni fornite dall’ANIA e, allo stesso tempo, ha fornito alcune precisazioni aggiuntive. Di seguito si forniscono i principali chiarimenti.

In merito all’ambito oggettivo, l’Agenzia, conferma che “la predetta ritenuta debba applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercita a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione”.

Pertanto, chiarendo i dubbi sollevati dall’ANIA, la ritenuta dovrà essere applicata anche alle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio, concessionari automobilistici, etc. iscritti nella sezione E.

Per quanto riguarda la decorrenza, la circolare conferma il principio di cassa, ribadendo che la ritenuta va operata all’atto del pagamento della provvigione (effettuata a decorrere dal 1° aprile 2024), a prescindere dal momento della sua maturazione.

Di conseguenza, gli agenti che trattengono direttamente la provvigione dall’importo dei premi riscossi, con le modalità sopra descritte (art. 25-bis, comma 4), dovranno rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, relative, quindi, alle provvigioni trattenute dalle somme incassate dagli agenti, anche se avvenute precedentemente al mese di aprile 2024.

Dichiarazione per la ritenuta ridotta entro il 16 aprile

Infine, per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta, in considerazione del fatto che le novità in commento decorreranno dal 1° aprile 2024, la comunicazione degli agenti può essere trasmessa entro il 16 aprile 2024.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, l’Agenzia, richiamando quanto già affermato con la circolare n. 31/E del 2014 ribadisce che la modalità di trasmissione deve avvenire tramite raccomandata A/R o mediante PEC. Non dovrebbe, pertanto, essere ammessa la possibilità di trasmissione della suddetta dichiarazione con altri canali di comunicazione.

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