Dal 2025 nuovo regime di franchigia IVA (PMI) oltre i confini territoriali

Lo schema di decreto legislativo che, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024, si appresta ad essere varato dal Parlamento, introduce un nuovo regime IVA di franchigia transfrontaliero, in recepimento della direttiva UE n. 2020/285, che dovrebbe partire dal 1° gennaio 2025. Tale regime permetterà alle PMI di valicare i confini territoriali del proprio paese UE di stabilimento con una compliance ai fini IVA molto semplificata, che si limita alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione fiscale dei documenti.

Dopo un primo esame da parte del Consiglio dei Ministri, le Commissioni del Parlamento dovranno esprimere i loro pareri sul contenuto di uno schema di decreto legislativo che introduce un nuovo regime IVA di franchigia transfrontaliero con effetti a partire dal 1° gennaio 2025 (per completezza si segnala che lo stesso schema di decreto legislativo interviene anche in materia di territorialità per i servizi resi in streaming).

Il regime consente ai soggetti di minori dimensioni (PMI) di avvantaggiarsi di una serie di semplificazioni IVA che ora si estendono oltre i confini nazionali, beneficiando di condizioni di reciprocità tra i vari stati UE con l’avallo delle direttive IVA comunitarie.

Il provvedimento interviene sul D.P.R. n. 633/1972, introducendo un nuovo set di articoli che vanno dall’art. 70-terdecies all’art. 70-duovicies sotto il nuovo titolo V-ter, rubricato “Regime transfrontaliero di franchigia”.

Vediamo nel dettaglio cosa comporta questo nuovo regime.

Regime transfrontaliero di franchigia: cosa comporta?

Innanzitutto, si distinguono due scenari:

– regime di franchigia applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati UE;

– regime di franchigia applicato in altri Stati UE da soggetti stabiliti in Italia.

Le regole per ciascuno dei due scenari sono le seguenti.

Regime di franchigia applicato in Italia da soggetti UE

Da quando decorre il regime?

In caso di ammissione al regime, lo stesso decorre a partire dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento.

Se il soggetto ammesso al regime è già registrato ai fini IVA in Italia, la partita IVA locale viene sospesa per il periodo durante il quale il regime opera.

Quali sono le condizioni di ammissione?

Le condizioni sono riepilogate nella tabella seguente:

Condizioni per ammissione al regime

a) volume d’affari annuo in UE non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente

b) volume d’affari annuo in Italia non superiore a 85.000 euro nell’anno civile precedente

c) volume d’affari annuo in UE non superiore a 100.000 euro nell’anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d)

d) comunicazione al proprio Stato di stabilimento dell’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Italia

e) identificazione mediante la sigla EX per tale regime speciale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento

Quali sono le condizioni che escludono l’ammissione?

Le condizioni sono riepilogate nella tabella seguente:

Condizioni che escludono l’ammissione al regime

a) effettuazione in Italia, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

b) partecipazione in Italia a società di persone, associazioni o imprese familiari ovvero controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo

c) aver sostenuto, nell’anno civile precedente, spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili di partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo

d) effettuazione di operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni

e) aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o redditi ad esso assimilati in misura superiore a 30.000 euro (la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

Quali sono i vantaggi in termini di compliance per il soggetto ammesso al regime speciale?

Il soggetto passivo ammesso al regime speciale è esonerato in Italia da tutti gli adempimenti IVA, ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

La fattura, se prevista (ad esempio, se chiesta dal cliente), può essere emessa in forma semplificata, anche se l’ammontare è superiore a quello previsto dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 (i.e. 100 euro, poi innalzati a 400 euro).

Cosa succede se il contribuente non è “compliant” nel suo paese UE di stabilimento?

Se il soggetto passivo ammesso al regime speciale non ha inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali IVA è tenuto a identificarsi in Italia ed ivi presentare la dichiarazione annuale IVA.

Quando cessa il regime speciale?

Il regime speciale viene meno al verificarsi delle condizioni indicate nella tabella:

Condizioni per la cessazione del regime

a) comunicazione al paese di stabilimento UE di non volersi più avvalere del regime

b) se il volume del fatturato di 85.000 euro e le altre condizioni che escludono l’ammissione sopra riportate sono venuti meno

c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari in Italia

d) se il numero di identificazione EX è disattivato

Regime di franchigia applicato in UE da soggetti italiani

Come presentare la domanda?

La comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate per l’accesso al regime speciale deve contenere una serie di dati, tra cui quelli anagrafici, gli Stati UE nei quali si intende operare in regime di semplificazione/esenzione, il fatturato, etc.

Se la domanda è accolta, l’Agenzia delle Entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX che viene aggiunto al numero di partita IVA.

L’assegnazione (ovvero il rifiuto della stessa) avviene entro 35 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione presentata dal contribuente.

Da quando decorre il regime?

In caso di ammissione al regime, lo stesso decorre a partire dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le condizioni di ammissione?

Le condizioni sono riepilogate nella tabella seguente:

Condizioni per ammissione al regime

a) volume d’affari annuo in UE non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente

b) volume d’affari annuo in UE non superiore a 100.000 euro nell’anno civile in corso precedente alla comunicazione

c) volume d’affari annuo nel territorio dello Stato di esenzione non superiore a quello ivi previsto

d) comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in altri Stati UE

e) identificazione solo in Italia ai fini del regime speciale

Quali sono gli adempimenti?

Il soggetto passivo deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre, le seguenti informazioni:

– fatturato nel trimestre di riferimento effettuato in Italia ovvero conferma che tale fatturato è pari a zero;

– fatturato nel trimestre di riferimento effettuato in ciascuno altro Stato UE, ovvero conferma che tale fatturato è pari a zero.

Quando cessa il regime speciale?

Il regime speciale viene meno al verificarsi delle condizioni indicate nella tabella seguente:

Condizioni per la cessazione del regime

a) comunicazione all’Agenzia delle Entrate di non volersi più avvalere del regime

b) se la soglia di volume d’affari prevista nello stato UE è stata superata

c) se l’altro Stato UE comunica che le condizioni per il regime speciale sono venute meno

Norme di coordinamento

Per ragioni di coordinamento, il decreto legislativo prevede delle modifiche ai seguenti paragrafi:

b) alle norme in materia di detrazione; in particolare:

– l’art. 19, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 è modificato per chiarire che le operazioni fuori campo IVA, per mancanza del requisito territoriale, che danno diritto alla detrazione devono ora intendersi diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA;
– l’art. 19, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 è modificato per chiarire che i criteri oggettivi di determinazione della quota indetraibile in caso di costi promiscui devono essere osservati anche per determinare la quota di IVA indetraibile per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni secondo il regime speciale di franchigia IVA.

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