Agenzia delle Entrate in pressing con l’avvicinarsi del termine di decadenza del 31 dicembre. Sotto la lente anche i versamenti dell’acconto Iva
Appalti, reati fiscali e crediti d’imposta verso il 2020
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Come sempre, avvicinandosi il termine di decadenza del 31 dicembre per l’accertamento e la rettifica degli atti impositivi, aumentano i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quelli che riguardano le cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e dai controlli formali.
I tempi per l’accertamento
A partire dall’anno d’imposta 2016, gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato, invece, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Lo spartiacque del 2016
Per i periodi d’imposta precedente il 2016, invece, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Nodo scadenze per i tributi locali
Per gli accertamenti sui tributi locali il termine di decadenza è sempre quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione (articolo 1, comma 161, legge 296/2006). Per capire, però, quali annualità scadono a fine 2019 occorre esaminare la tipologia di violazione. In caso della violazione dell’obbligo di pagamento, il suddetto termine quinquennale decorre dallo stesso anno al quale il versamento si riferisce. Così, ad esempio, il ritardato o omesso pagamento dell’Imu relativa al 2014 è in scadenza a fine anno, mentre la medesima infrazione riferita al 2013 è già decaduta.
Illeciti dichiarativi
Quando invece si è di fronte a un illecito dichiarativo (omessa o infedele denuncia), l’anno di partenza non è mai l’anno “di competenza” ma l’anno in cui la dichiarazione è stata (se infedele) o avrebbe dovuto essere presentata (se omessa). L’infedele dichiarazione Tares relativa al 2013 può ancora essere contestata entro il 2019, poiché la relativa denuncia è stata presentata nel 2014. Non è chiaro, invece, il termine entro cui deve essere contestato l’omesso o ritardato pagamento della tassa rifiuti.