Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Dall’UE via libera retroattivo alla nuova soglia dei forfetari a 85.000 euro

Dall’ue Via Libera Retroattivo Alla Nuova Soglia Dei Forfetari A 85

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 marzo 2023, della decisione n. 664 del 21 marzo 2023, il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a esentare da IVA i soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a 85.000 euro.

La misura, che deroga all’art. 285 della direttiva IVA (direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006), innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di esenzione, venendo così a legittimare la disposizione recata dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 54, legge n. 197/2022) che ha aumentato la soglia del regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro, subordinandone l’applicazione “al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee” (così la relazione illustrativa alla legge di Bilancio).

La richiesta italiana è stata presentata il 4 novembre 2022 ai sensi dell’art. 395, par. 1, della direttiva IVA, il quale stabilisce che “il Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.

Con tale nota, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a innalzare la soglia della misura vigente (da 65.000 a 85.000 euro di volume d’affari), dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Le precedenti deroghe

L’art. 285 della direttiva IVA, infatti, consente agli Stati membri di esonerare dall’IVA i soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a 5.000 euro.
L’Italia, in un primo momento, è stata autorizzata a derogare a tale limite e ad esentare da IVA i soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a 30.000 euro, fino al 31 dicembre 2010 (decisione n. 2008/737/CE del 15 settembre 2008). Successivamente, l’Italia è stata autorizzata a prorogare la data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2013 (decisione di esecuzione n. 2010/688/UE del Consiglio del 15 ottobre 2010) e poi fino al 31 dicembre 2016 (decisione di esecuzione n. 2013/678/UE del Consiglio del 15 novembre 2013). Con tale ultimo provvedimento è stata anche innalzata la soglia massima di esenzione da 30.000 euro a 65.000 euro. La misura di deroga è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2019 (decisione di esecuzione UE n. 2016/1988 del Consiglio dell’8 novembre 2016) e poi fino al 31 dicembre 2024 (decisione di esecuzione UE n. 2020/647).

Coerenza della misura

Il Consiglio UE ha ritenuto la richiesta italiana coerente con la filosofia della direttiva UE n. 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020. Tale provvedimento, infatti, ha modificato gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA prevedendo un regime speciale per le piccole imprese con soglia massima fissata a 85.000 euro di volume d’affari.
In pratica, quindi, la legge di Bilancio ha attuato in anticipo la direttiva n. 2020/285, innalzando la soglia per l’accesso al regime di esenzione IVA da 65.000 a 85.000 euro. Per completare il quadro giuridico della disposizione, tuttavia, serviva una specifica misura di deroga ulteriore, da parte delle Autorità unionali, ora arrivata con il provvedimento in esame.

Come indicato dalla Commissione Europea (nota n. 2023/0040 del 20 febbraio 2023) l’innalzamento della soglia chiesto dall’Italia consentirà di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le imprese che si avvarranno del regime forfetario (incentivando così anche le start up), esentandole dagli obblighi in materia di IVA e consentirà all’Amministrazione finanziaria di concentrare le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità e di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA.

Oneri

La misura comporta oneri per il bilancio pubblico ed unionale di importo trascurabile, considerato che, come emerge dalla Relazione tecnica alla norma, “i soggetti potenzialmente interessati” al passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, grazie all’innalzamento della soglia di esenzione, “rappresentano solo il 2% dei forfetari”.

Secondo la Commissione europea, “sulla scorta delle stime comunicate dall’Italia, l’introduzione della misura speciale comporterebbe un calo del gettito IVA dello 0,06 % circa, quindi, avrebbe un effetto trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale”.

Decorrenza dal 1° gennaio 2023

La decisione in commento prevede che, al fine di garantire l’integrità del periodo d’imposta di un anno, ed evitare, così, di imporre oneri amministrativi eccessivi ai soggetti passivi e alle autorità fiscali, “è opportuno concedere l’autorizzazione ad applicare la misura speciale a decorrere dal 1° gennaio 2023”, rispettando, così, peraltro, il legittimo affidamento dei soggetti passivi ammissibili, visto che la legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (inoltre, trattandosi di un’opzione volontaria, l’entrata in vigore anticipata non lede diritti e obblighi dei contribuenti).

Scadenza al 31 dicembre 2024

Inoltre, essendo opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo, in modo comunque sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia attuale, l’autorizzazione viene concessa fino al 31 dicembre 2024.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version