Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 marzo 2023, della decisione n. 664 del 21 marzo 2023, il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a esentare da IVA i soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a 85.000 euro.
La richiesta italiana è stata presentata il 4 novembre 2022 ai sensi dell’art. 395, par. 1, della direttiva IVA, il quale stabilisce che “il Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.
Con tale nota, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a innalzare la soglia della misura vigente (da 65.000 a 85.000 euro di volume d’affari), dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Le precedenti deroghe
Coerenza della misura
Come indicato dalla Commissione Europea (nota n. 2023/0040 del 20 febbraio 2023) l’innalzamento della soglia chiesto dall’Italia consentirà di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le imprese che si avvarranno del regime forfetario (incentivando così anche le start up), esentandole dagli obblighi in materia di IVA e consentirà all’Amministrazione finanziaria di concentrare le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità e di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA.
Oneri
La misura comporta oneri per il bilancio pubblico ed unionale di importo trascurabile, considerato che, come emerge dalla Relazione tecnica alla norma, “i soggetti potenzialmente interessati” al passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, grazie all’innalzamento della soglia di esenzione, “rappresentano solo il 2% dei forfetari”.
Secondo la Commissione europea, “sulla scorta delle stime comunicate dall’Italia, l’introduzione della misura speciale comporterebbe un calo del gettito IVA dello 0,06 % circa, quindi, avrebbe un effetto trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale”.
Decorrenza dal 1° gennaio 2023
La decisione in commento prevede che, al fine di garantire l’integrità del periodo d’imposta di un anno, ed evitare, così, di imporre oneri amministrativi eccessivi ai soggetti passivi e alle autorità fiscali, “è opportuno concedere l’autorizzazione ad applicare la misura speciale a decorrere dal 1° gennaio 2023”, rispettando, così, peraltro, il legittimo affidamento dei soggetti passivi ammissibili, visto che la legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (inoltre, trattandosi di un’opzione volontaria, l’entrata in vigore anticipata non lede diritti e obblighi dei contribuenti).
Scadenza al 31 dicembre 2024
Inoltre, essendo opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo, in modo comunque sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia attuale, l’autorizzazione viene concessa fino al 31 dicembre 2024.