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Dati fiscali delle prestazioni sanitarie utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate

Dati Fiscali Delle Prestazioni Sanitarie Utilizzabili Dall’agenzia Delle Entrate
L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 215/2023 (decreto Milleproroghe) ha modificato l’art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018, estendendo anche all’anno 2024 la previsione in base alla quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.

La norma prosegue stabilendo che:

– i dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;

– con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri della Salute e per la Pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con un parere del 7 dicembre 2023, si è espresso favorevolmente sul contenuto del decreto, ritenendolo conforme alla normativa in materia di privacy, dato che prevede l’individuazione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del contribuente e, in particolare, limita l’utilizzo a fini fiscali ai soli dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria effettivamente indispensabili per il perseguimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, delle finalità previste dalla legge, con l’esclusione dei dati relativi alla salute degli interessati.

Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS da parte dell’Agenzia delle Entrate

I dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria.

Si tratta dei dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, relativi alle fatture contenenti prestazioni sanitarie.
Per le finalità sopra indicate, l’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture, inclusi quelli relativi ad operazioni per le quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito, nonché i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura della singola operazione, ad eccezione dei dati di cui all’art. 21, comma 2, lettera g), D.P.R. n. 633/1972, riguardanti la natura, qualità e quantità dei servizi che formano oggetto dell’operazione, e del codice fiscale dell’assistito.

Restano fermi gli ordinari poteri di controllo, che consentono all’Amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, memorizza i dati fiscali di cui sopra, che saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, che possono essere effettuati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. I dati fiscali possono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate anche alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le loro finalità istituzionali.

I dati fiscali sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Modalità e termini di acquisizione dei dati

L’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture, con le modalità tecniche previste dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014, in materia di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti terzi, di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti.

I dati fiscali in esame sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi da parte del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati

La consultazione sicura dei dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, memorizzati negli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS per il monitoraggio della spesa sanitaria

I dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 sono utilizzati, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, in materia di sistema informativo sanitario e in materia di programmazione sanitaria, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

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