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Debiti iscritti a ruolo superiori a 100 mila euro: non opera il divieto di compensazione se è in corso regolare rateazione

Debiti Iscritti A Ruolo Superiori A 100 Mila Euro: Non Opera Il Divieto Di Compensazione Se è In Corso Regolare Rateazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 136 del 20 giugno 2024 in tema esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione.

-introdotto nel nostro ordinamento, all’articolo 121, del DL n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3­bis, il quale prevede che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49­ quinquies, del decreto­legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze;
-sostituito, con effetto dal 1° luglio 2024, l’articolo 37, comma 49­quinquies, del decreto­legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49­ter e 49­quater ai meri fini della verifica delle condizioni.

Rilevato che ad oggi:

-le disposizioni appena richiamate non hanno effetto nel nostro ordinamento, essendo la prima rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un emanando regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze mentre la seconda è efficace solo dal 1° luglio 2024 (data di originario effetto della norma anche prima della sua ultima modifica?

-non è stato abrogato l’articolo 31 del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dunque, sino al 30 giugno 2024, lo stesso rimane la norma di riferimento?

va evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze).

Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all’articolo 37, comma 49­quinquies, del d.l. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Quindi, ponendo un divieto generalizzato alla facoltà di avvalersi della compensazione qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 ­ con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione ­ il divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa.

Per completezza è stato chiarito che l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai c.d. ”bonus edilizi”, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte dell’emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 121, comma 3­bis, del d.l. n. 34 del 2020.

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