Decreti sull’utilizzo dei dati fiscali di fatture e corrispettivi trasmessi al Sistema TS: c’è il parere positivo del Garante Privacy
- 19 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Su due schemi di decreti concernenti la modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria il Garante per la Protezione dei dati personali ha fornito parere pisitivo al MEF. Il Garante ha evidenziato come le versioni degli schemi di decreto risultino conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedendo, in ossequio al principio di privacy by design e by default, l’individuazione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
Il Garante per la Protezione dei dati personali ha fornito Parere al MEF su due schemi di decreti concernenti la modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.
In particolare il Garante ha espresso parere positivo per:
-schema di decreto ai sensi dell’art. 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernente le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema Tessera sanitaria;
-schema di decreto ai sensi dell’art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.
Il Garante ha evidenziato come le versioni degli schemi di decreto risultino conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedendo, in ossequio al principio di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), l’individuazione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato e, in particolare, limitando l’utilizzo a fini fiscali ai soli dati trasmessi al Sistema TS effettivamente indispensabili per il perseguimento, da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, delle finalità previste dalla legge, con l’esclusione dei dati relativi alla salute degli interessati (nel rispetto dei principi di proporzionalità, limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6 e 9 del Regolamento e all’art. 2-sexies del Codice).
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