Decreto agevolazioni fiscali: le novità per bonus edilizi, contraddittorio preventivo, ravvedimento speciale (e altro)

Approda nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024 n. 75 il Decreto Legge 29 marzo 2023 n. 39 contenente misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo 2024, entra in vigore il 30 marzo 2024 e contiene tante novità fiscali riguardanti non solo bonus edilizi, ma anche contraddittorio preventivo, ravvedimento speciale e molto altro ancora.

Bonus Edilizi: stop alle cessioni

Nell’ambito dei bonus edilizi, il nuovo Decreto elimina, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

L’intervento si è reso necessario in ragione del comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il consolidamento delle informazioni alla base della stima della spesa connessa al credito d’imposta Superbonus e bonus facciate abbia contribuito a determinare una revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022.

Per tale ragione è stata ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

In particolare, l’art. 1 prevede l’eliminazione dal DL n. 11/2023 di quelle norme che consentivano ancora di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Il provvedimento prevede però che sia consentito ancora l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.

Inoltre, si prevede che sia possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora:

– in data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus;

-per i lavori condominiali, prima dell’entrata in vigore del decreto legge, risulti presentata la CILAS e adottata la delibera condominiale avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori il cui committente è il condominio.

-sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

-per gli interventi diversi dal superbonus sia stata già presentata la richiesta di un titolo abilitativo;

-per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo, i lavori siano già iniziati, oppure se non sono iniziati sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati diversi dal superbonus e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Inoltre, per quanto riguarda il bonus relativo alle barriere architettoniche è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del provvedimento. Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario e siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Nuova disciplina della remissione in bonis

Il nuovo Decreto prevede che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Inoltre al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le agevolazioni, l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, è consentita entro il 4 aprile 2024, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024.

Le novità sulla trasmissione dei dati per le spese agevolabili fiscalmente

Il nuovo decreto prevede importanti novità sul fronte delle informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

-i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

-l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;

-l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

-le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese);

Per le finalità sopra evidenziate, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

-ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

-all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;

-all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

-alle percentuali delle detrazioni spettanti.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni:

-i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

-i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Come utilizzare i crediti da bonus edilizi

Un’importante stretta sulla fruizione dei crediti da bonus edilizi è prevista nel nuovo Decreto.

In particolare, si prevede che al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Cessione dei crediti ACE: presidi antifrode

Il provvedimento normativo interviene anche sui crediti ACE con l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Contraddittorio obbligatorio e altre misure fiscali

Importanti novità anche sul fronte del contraddittorio obbligatorio.

Nello specifico, il Decreto prevede che le disposizioni dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data. A tali atti si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

E’ interessante notare che il Decreto prevede che qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Inoltre, si prevede che all’articolo 10 del D. Lgs. n. 471 del 1997, dopo il comma 1-bis è aggiunto il 1-ter per cui la sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per il credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici. La sanzione di cui al periodo precedente è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati.

I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

Alluvione Toscana 2023

Il nuovo Decreto interviene anche sugli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la previsione di una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del DL n. 13 del 2023.

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