Decreto Asset: cambia l’imposta sugli extraprofitti delle banche

La tassa sugli extraprofitti delle banche cambia e viene ridefinita la misura del prelievo.

È quanto previsto da un emendamento al D.L. n. 104/2023 (decreto Asset), approvato dal Senato che dispone che l’ammontare dell’imposta straordinaria in ogni caso non può essere superiore allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento UE n. 575/2013 con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Tassa sugli extraprofitti: quali sono le modifiche

L’art. 26 del decreto Asset – che ha istituito per il solo anno 2023 l’applicazione di un’imposta straordinaria a carico delle banche – dispone che la stessa sia determinata applicando l’aliquota del 40% alla differenza, se positiva, tra il margine di interesse del Conto economico 2023 e il margine di interesse del Conto economico 2021 aumentato del 10%.

Nota bene

Se la differenza positiva tra il margine di interesse del Conto economico 2023 e il margine di interesse del Conto economico 2022 aumentato del 5% risultasse essere superiore alla già menzionata differenza 2023 vs 2021, l’imposta del 40% troverebbe applicazione su tale ammontare.

Per effetto delle modifiche approvate dal Senato, invece, l’imposta dovrebbe essere determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Non solo, ma viene anche modificato l’ammontare massimo dell’imposta straordinaria, disponendo rispetto a quanto attualmente previsto che l’ammontare dell’imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento UE n. 575/2013 con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 – in luogo dello 0,1% del totale dell’attivo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022).

Versamento o costituzione di una riserva non distribuibile

Novità sono state previste anche per quel che concerne il versamento dell’imposta sugli extraprofitti; infatti, in alternativa al versamento le banche possono decidere di destinare – in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 – a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta calcolata.

Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento UE n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1.

In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale.

Infine, è disposto che qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta straordinaria, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento, di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro 30 giorni dall’approvazione della relativa delibera.

In caso di versamento viene confermato che l’imposta straordinaria deve essere versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (2023). I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio effettuano il versamento dell’imposta sostitutiva entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Infine, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il suddetto cade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

Si ribadisce che l’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Gli oneri non possono ricadere sui clienti

Infine, viene espressamente indicato il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilerà sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione.

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