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Decreto fiscale: dal 2021 i pagamenti con POS valgono anche ai fini fiscali

Decreto Fiscale: Dal 2021 I Pagamenti Con Pos Valgono Anche Ai Fini Fiscali

A partire dal 2021, i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (in pratica, incassano tramite POS), che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. E’ quanto prevede un emendamento approvato al Decreto fiscale nella seduta del 28 novembre.

L’obbligo di utilizzo del Registratore Telematico per la certificazione dei corrispettivi, che come noto, scatta dal 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti potrebbe risultare se non superato, almeno attenuato, dopo solo appena un anno.

Infatti, con un emendamento al decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), approvato in data 28 novembre in Commissione Finanze della Camera, si prevede che, dal 1° gennaio 2021, l’incasso dei corrispettivi della cessione dei beni e della prestazione di servizi con carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati consente di assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Sembrerebbe, dunque, che chi porrà in essere tale procedura potrebbe fare a meno del Registratore di cassa telematico (c.d. RT).

Ma sarà davvero così?

Proviamo ad approfondire la questione pur nella consapevolezza che si tratta di una norma che, in primo luogo, dovrà trovare conferma definitiva nel testo del D.L. convertito in Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, in secondo luogo, dovrà essere resa operativa con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate .

Qual è la disciplina attuale in materia di corrispettivi telematici

Come è ormai ben noto, dopo il debutto anticipato al 1° luglio 2019 per coloro i quali hanno un volume di affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020, scatta l’obbligo generalizzato di trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

Pertanto, scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

Chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.

A livello operativo, a dire il vero, cambia ben poco sia per i consumatori che per gli esercenti.

Infatti, per il consumatore finale non vi sono modifiche sostanziali: continua a ricevere uno scontrino che riporta i dati relativi all’acquisto effettuato.

L’unica differenza è che tale documento non ha più alcun valore fiscale.

Anche per gli esercenti l’impatto del nuovo obbligo è minimo: con l’utilizzo registratori di cassa telematici deve limitarsi ad inviare telematicamente il riepilogo delle operazioni effettuate, ossia i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, che devono anche essere memorizzati elettronicamente.

L’aspetto più delicato del nuovo adempimento sta proprio nella memorizzazione (e trasmissione) dei dati, considerato che la norma (art. 2, comma 3 D.Lgs. n. 127/2015) subordina tutto ciò all’utilizzo di strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Per favorire un avvio indolore del nuovo obbligo, è stata prevista una moratoria sulla disciplina sanzionatoria.

Infatti, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, le sanzioni (100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato o chiusura del locale sino a massimo un mese in caso di 4 violazioni nel quinquennio – art. 2, comma 6 D.Lgs. n. 127/2015), non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

Le novità del decreto fiscale

Il decreto fiscale, almeno nella versione originaria ante conversione, non modifica tale adempimento, né interviene sulle tempistiche di entrata in vigore.

Introduce, comunque, alcune novità su settori specifici e precisamente:

– a decorrere dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo in via esclusiva l’attuale facoltà data ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS di poter assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS; fermo restando che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati;

– l’utilizzo del Sistema pagoPS (si tratta del sistema per i pagamenti elettronici nei confronti della Pubblica Amministrazione) per automatizzare i processi di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e fatturazione elettronica.

Inoltre, introduce alcune disposizioni per incentivare i pagamenti tramite strumenti di pagamenti tracciabili, prevedendo:

– da un lato incentivi all’uso dei POS sotto forma di crediti d’imposta: infatti viene introdotto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate;

– dall’altro sanzioni per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici: la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione.

Gli emendamenti al decreto

Durante l’iter parlamentare di conversione in legge, come anticipato, si sta cercando di intervenire sulla questione con alcune modifiche.

Il decreto, attualmente, è al vaglio della Commissione Finanze della Camera, per poi passare all’esame dell’Assemblea.

In sede referente, sono stati presentati alcuni emendamenti, tra cui:

– il credito d’imposta concesso per le commissioni addebitate a seguito di transazioni elettroniche con carte di credito e debito dovrebbe essere esteso anche “ad altri strumento di pagamento elettronici tracciabili“;

– gli operatori commerciali dovrebbero poter beneficiare di una semplificazione negli adempimenti legati alla certificazione dei corrispettivi, grazie all’introduzione dello “scontrino unico” (tale misura dovrebbe partire dal 2021).

C’è però un ulteriore emendamento, tra l’altro approvato e quindi, salvo sorprese, certo, con cui si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni soggette a scontrino o ricevuta fiscale, se adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

In altre parole, l’utilizzo di tali sistemi di incasso dovrebbe esonerare dalla trasmissione dei corrispettivi con le tradizionali modalità.

Sorge però un dubbio legato all’effettiva valenza delle norma: sarà esonerato solo chi incassa tutti i corrispettivi con il POS, nel rispetto dei suddetti requisiti tecnici, oppure l’esonero può essere parziale ovvero connesso solo ai corrispettivi incassati tramite POS?

Per come è scritta la norma non è chiaro, anche se, la stessa rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui si discute, idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

Si spera, dunque, che se non chiarito prima, almeno in quella sede si faccia luce sull’esatto ambito applicativo della novità che potrebbe cambiare e non di poco le regole del gioco.

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