Decreto Proroghe: la mappa delle novità nell’audizione dell’Agenzia delle Entrate

Presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato si è svolta l’audizione dell’Agenzia delle Entrate riguardante la “Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.

Con il decreto Proroghe sono stati posticipati alcuni dei termini originariamente previsti dalla legge di Bilancio 2023, al fine di stimolare maggiormente la tax compliance, come nel caso della disposizione in tema di regolarizzazione delle cripto-attività, o di fronteggiare situazioni emergenziali, quali l’alluvione che ha colpito il Nord Italia a luglio.

L’art. 2 del decreto interviene sulla disciplina relativa alla rideterminazione del valore delle cripto-attività, di cui all’art. 1, commi 133-135, legge n. 197/20222 (legge di Bilancio 2023). Con le disposizioni da ultimo richiamate è stata prevista la possibilità per i contribuenti detentori di cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze da esse generate, in luogo del loro costo o valore di acquisto, il valore delle stesse determinato ai sensi dell’art. 9  TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. La legge di Bilancio 2023 prevedeva che l’integrale importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di versamento rateale, la prima delle 3 rate annuali venissero versati entro lo scorso 30 giugno.

Successivamente, l’art. 4, comma 3-quinquies, D.L. n. 51/2021 (decreto Omnibus) ha prorogato tale termine al 30 settembre 2023.

L’articolo in commento proroga ulteriormente – dal 30 settembre al 15 novembre 2023 – il termine per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto.

L’art. 3 stabilisce, al comma 1, che i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. Il comma 2 della disposizione stabilisce che non si procede alla restituzione degli importi eventualmente già versati, ancorché comprensivi di interessi e sanzioni, per effetto di versamento tardivo o mediante ricorso all’istituto del ravvedimento.

La proroga dei termini finanziari è prevista all’art. 6, che si rivolge a quei contribuenti che applicano il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi 54 e seguenti, legge n. 190/2014, prevedendo una modifica del termine entro il quale i medesimi sono tenuti ad adempiere agli specifici obblighi informativi previsti dalla normativa vigente relativamente all’attività svolta.

Con l’art. 7 del decreto in tema di credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas, viene anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine per l’utilizzo del bonus riconosciuto per il primo e il secondo trimestre 2023, sia che il credito venga fruito direttamente sia che sia stato ceduto.

Si tratta nello specifico dei contributi riconosciuti a favore:

– delle imprese “energivore”, nella misura del 45% e del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente, nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2023

– delle imprese diverse dalle “energivore”, dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW, nella misura del 35% e del 10%, rispettivamente, per il primo e il secondo trimestre 2023

– per le imprese “gasivore” e “non gasivore” nella misura del 45% e del 20%, rispettivamente, per il primo e il secondo trimestre 2023.

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