Deducibile dal reddito l’energia elettrica utilizzata per la ricarica di un’autovettura elettrica
- 15 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 477 del 15 dicembre 2023 in tema di imposte da applicare alle ”ricariche” dell’autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio.
La disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese è dettata dall’articolo 19bis1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (”Decreto IVA”), in base al quale l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%.
Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’IVA.
La descritta disciplina dell’articolo 19bis1 è riferibile a tutte le tipologie di veicoli a motore, incluse quindi anche le autovetture ad alimentazione elettrica. Di conseguenza, deve considerarsi compresa nel ”carburante” di cui alla lettera d) anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche.
Quindi, laddove il contribuente afferma di essere un agente di commercio e, dunque, non soggetto alla detrazione parziale sopra menzionata, opera la detraibilità piena, ai fini IVA, dei costi sostenuti per l’acquisto di autovetture elettriche e dei costi ad esse relative.
In merito all’equiparazione al carburante dell’energia elettrica destinata alle ”ricariche” delle autovetture elettriche, va rilevato che in materia del c.d. bonus carburante ai dipendenti (di cui all’articolo 2 del decretolegge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51), nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 è stato evidenziato che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Quindi rientra nel ”carburante per autotrazione” di cui al menzionato comma 1bis anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche.
Di conseguenza, l’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una simile autovettura sarà deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1bis dell’articolo 164 del TUIR, alle condizioni ivi indicate. Naturalmente, spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il ”rifornimento” della propria autovettura ai fini della deducibilità (per intero o pro quota a seconda dei casi) del relativo componente negativo di reddito.