Deducibilità ai fini IRES dell’IMU: quel che resta dopo la sentenza della Consulta
- 21 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La tematica riferita alla legittimità costituzionale dell’IMU versata in relazione agli immobili strumentali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ha occupato a più riprese negli ultimi anni la Corte costituzionale.
Le vicende precedenti alla recente pronuncia della Consulta
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La pronuncia, che pure aveva valutato la possibilità di estendere d’ufficio in via consequenziale la declaratoria di illegittimità costituzionale anche con riferimento alla disposizione vigente per i successivi periodi d’imposta, per i quali veniva previsto un regime di parziale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi, aveva poi concluso che non sussistessero i presupposti di tale estensibilità, in ragione del percorso intrapreso del Legislatore che, evidentemente preoccupato delle esigenze di bilancio, aveva via via previsto percentuali sempre più elevate di deducibilità, fino ad arrivare, a decorrere dal 2022, ad un regime di integrale deducibilità.
Era stato infatti osservato unanimemente in dottrina, in maniera assolutamente condivisibile, che la mancata estensione della declaratoria di illegittimità costituzionale non dovesse essere intesa come un implicito giudizio di legittimità della Consulta in relazione alle disposizioni vigenti in materia di IMU per le annualità 2013-2021.
Le richieste dei contribuenti, in mancanza di un inquadramento certo della questione, hanno inevitabilmente alimentato il contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
Le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale
Nella sentenza n. 156/2022 la Corte si esprimeva dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costituzionale riferita all’art. 14 vigente per i periodi d’imposta 2014-2016, a causa della mancata analisi del rapporto tra l’oggetto sociale del ricorrente e l’effettiva strumentalità dei suoi immobili.
A tale decisione hanno fatto seguito, a riprova dell’estrema rilevanza della questione in esame, tre distinte rimessioni proposte da altrettante Corti di Giustizia Tributaria di primo grado. In particolare:
Sussistendone i presupposti, veniva disposta la riunione dei giudizi.
La decisione della Consulta
Più nello specifico, con riferimento alle questioni sollevate dalla CGT I Como (sia in relazione all’IRES che all’IRAP), a parere dei giudici costituzionali il collegio giudicante non avrebbe compiuto alcun accertamento sulla natura strumentale degli immobili per i quali era stata versata l’IMU, limitandosi a rilevare la specularità del caso con quello relativo alla pronuncia del 2020 della Corte costituzionale. Pertanto, così come avvenuto con la sentenza n. 156/2022 del medesimo organo costituzionale, è stata dichiarata l’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate con riferimento agli immobili strumentali.
Alcune considerazioni
Le ragioni che hanno portato l’organo costituzionale a ritenere infondata la questione di deducibilità del tributo locale dall’IRAP non convincono pienamente: infatti, sebbene la base imponibile dell’imposta regionale non si configuri nel reddito complessivo netto come per l’IRES, bensì in una grandezza diversa, quale il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione, che non considera nella sua determinazione tutti i costi inerenti sostenuti dal contribuente, da ciò non può comunque conseguire, come se fosse un automatismo, l’indeducibilità di un onere come l’IMU assolta sugli immobili strumentali, pena la definizione una base imponibile scarsamente coerente.
Occorre infatti osservare che, con riferimento alla TASI, in vigore fino al 2019, che condivideva in linea di massima con l’IMU presupposto d’imposta e base imponibile, nulla era stato previsto circa l’indeducibilità ai fini IRAP (infatti, nonostante la TASI fosse dovuta anche da chi deteneva, a qualsiasi titolo, l’immobile, dal punto di vista del possessore non vi erano differenze circa la deducibilità dell’imposta dall’IRAP). Risulta pertanto condivisibile il rilievo evidenziato sul punto dai primi commentatori secondo cui la discrezionalità del Legislatore dovrebbe comunque mantenere una logica di fondo spiegabile.
Sul punto, la Fondazione Telos (Centro studi dell’ODCEC di Roma), a titolo di amicus curiae, aveva evidenziato che il passaggio finale della decisione del 2020 avrebbe contenuto “mere affermazioni incidenter tantum prive di valenza decisoria e non suscettibili in alcun modo di fare stato” (punto 5.1 della sentenza).
Le possibili azioni alla luce della pronuncia della Consulta
Nonostante la decisione della Corte costituzionale non abbia rispettato gli auspici degli operatori coinvolti, si ritiene che la partita, almeno con riferimento alla deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi, non sia ancora conclusa.
Infatti, si è tornati sostanzialmente al punto di partenza e la questione potrà nuovamente essere riproposta avanti l’organo costituzionale, non essendo stata dichiarata l’infondatezza della questione, che invece avrebbe precluso pressoché definitivamente le possibilità per i contribuenti di vedersi restituite le maggiori imposte versate.
Sul punto, appare significativo osservare che, in relazione alla questione di legittimità sollevata dalla CGT I Genova, mentre l’Avvocatura generale dello Stato aveva richiesto di dichiarare l’infondatezza della questione (punto 3 della pronuncia), la Corte abbia comunque rilevato d’ufficio la medesima ragione di inammissibilità (e non di infondatezza) sollevata dall’Avvocatura dello Stato in relazione alla carenza motivazionale dell’ordinanza di rimessione disposta dalla CGT I Torino.