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Deducibilità al valore normale delle spese black list nel quadro RF del modello Redditi

Deducibilità Al Valore Normale Delle Spese Black List Nel Quadro Rf Del Modello Redditi
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 84-86, legge n. 197/2022) ha reintrodotto le disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi.

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La modifica, come avveniva già nella precedente disciplina, prevede la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

In dettaglio, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR.

La deducibilità dei costi black list

La disposizione ripristina, adattandola al nuovo assetto normativo vigente, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei costi black list (abrogata dalla legge n. 208/2015 a partire dal periodo d’imposta 2016) in base alla quale la rilevanza fiscale delle spese black list è ammessa, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, nei limiti del corrispondente valore normale dei beni o dei servizi acquistati, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR.

La norma si applica indistintamente alle persone giuridiche e fisiche che svolgono attività di impresa in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni.

L’ambito oggettivo coinvolge non solo le prestazioni di servizi rese da imprese ma pure le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati negli stessi Paesi o territori considerati non cooperativi: sono considerati Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

La lista del 4 ottobre 2022 è stata aggiornata dal Consiglio dell’Unione Europea, con la seduta del 14 febbraio 2023, inserendovi altri quattro Paesi: American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands, Vanuatu, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica, Isole Marshall, Russia.

Dall’esiguità del numero di Paesi considerati non collaborativi, appare, tuttavia, evidente che la norma avrà un’applicazione marginale.

Il limite del valore normale

La rilevanza fiscale delle spese black list è ammessa nei limiti del valore normale dei beni o dei servizi acquistati determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR. Ne consegue che:

– qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l’intero valore;

– viceversa, se il costo risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale; l’eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d’impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

L’indeducibilità dei costi e delle spese è, infatti, limitata esclusivamente alla parte di costo sostenuto per l’acquisto di beni e servizi da soggetti paradisiaci che eccede il “valore normale”, definito ai sensi dell’art. 9 TUIR come, peraltro, già evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 39 del 2016. Ne consegue che, qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l’intero valore.

Si può ipotizzare che nelle normali transazioni con soggetti terzi, il costo non sarà ordinariamente superiore al valore normale (o valore di mercato) mentre, nelle transazioni tra soggetti infragruppo, troverà applicazione la disciplina CFC, con conseguente disapplicazione della previsione normativa in commento circa l’indeducibilità dei costi black list.

Interpello probatorio e accertamento

Prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, l’Amministrazione finanziaria deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le predette prove.

Nelle ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga le prove addotte non idonee, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento; al riguardo, è altresì possibile presentare istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate.

Con l’introduzione del comma 9-ter all’art. 110 TUIR, come avveniva nella vigenza della precedente disciplina, è stata riproposta la facoltà di presentare interpello probatorio e di accedere alla procedura di cui all’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 (“Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”) al fine di definire preventivamente i metodi di calcolo del valore normale. Inoltre, sempre come già previsto in passato, l’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, dovrà notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove circa la bontà dei costi in oggetto.

Le limitazioni in parola non trovano applicazione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti già interessati dalla disciplina CFC.

Esimente

Analogamente a quanto previsto nella precedente disciplina, poi abrogata, i suddetti limiti non trovano applicazione a fronte:

– della prova dell’effettivo interesse economico;

– della concreta esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle imprese residenti in Italia.

Detto diversamente, i costi che non eccedono il valore normale sarebbero deducibili tout court mentre i costi che eccedono il valore normale sarebbero deducibili, per l’eccedenza, solamente a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

Deducibilità dei costi black list: nella dichiarazione dei redditi

La norma reintroduce l’obbligo di segnalare i costi di tali operazioni separatamente nella dichiarazione dei redditi, a prescindere che essi eccedano o meno il valore normale.

Si ricorda che la sanzione amministrativa per omessa o incompleta indicazione in dichiarazione è pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.

Nel rigo RF31, con il codice 70 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 TUIR.

L’ammontare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93 (comma 9-ter, primo periodo).

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