Deducibilità degli interessi passivi: l’applicazione del regime transitorio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 106 del 20 gennaio 2023 in tema di deducibilità degli interessi passivi.

Con il ”Decreto ATAD” sono state recepite le Direttive UE n. 1164 del 2016, detta anche direttiva Atad 1 (anti tax avoidance directive), e la Direttiva UE n. 2017/952, afferente i disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi, meglio conosciuta come direttiva Atad 2, sostituendo, tra l’altro, la disciplina di deducibilità degli interessi passivi, contenuta nell’articolo 96 del TUIR, con un nuovo testo allineato alle indicazioni contenute nella Direttiva.

Ai sensi del nuovo articolo 96, comma 4, del TUIR per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

Come precisato, peraltro, nella relazione illustrativa la nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi prevede che in luogo del ”ROL contabile” previsto dalla normativa previgente ­ calcolato assumendo le voci che lo compongono nella loro quantificazione contabile ­ si utilizzerà un ”ROL fiscale”, in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa.

In altri termini, la rilevanza, ai fini del calcolo del ROL, dei valori fiscali comporta che, nel caso di componenti positivi/negativi di reddito per i quali il periodo di imposta di contabilizzazione non coincide con il periodo d’imposta di rilevanza fiscale, i valori rilevanti saranno quelli previsti dalla normativa fiscale.

Sono state introdotte, inoltre, disposizioni finalizzate a disciplinare la transizione dalla precedente alla nuova normativa evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al ”ROL contabile” a un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al ”ROL fiscale” determini, in capo ai contribuenti, distorsioni. Pertanto, il regime transitorio di cui all’articolo 13, comma 3 del Decreto ATAD, dispone che, per la determinazione del ”ROL fiscale”:

-non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che al termine di tale esercizio non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi. Tali componenti hanno, infatti, già concorso, in vigenza della precedente disciplina, alla determinazione del ”ROL contabile” e poiché essi assumono rilevanza fiscale in vigenza della nuova disciplina, in assenza di esplicita esclusione, concorrerebbero alla determinazione (anche) del ”ROL fiscale”, con evidenti e distorsivi effetti duplicativi. Si pensi, ad esempio, al compenso attribuito a un amministratore e contabilizzato per competenza nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 ma pagato nell’esercizio successivo? esso ha concorso a determinare il ”ROL contabile” del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, acquisendo rilevanza fiscale nel 2019, concorrerebbe alla determinazione anche del ”ROL fiscale” di tale anno?

-le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d’imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una ”rettifica con segno opposto” di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d’imposta di vigenza della precedente disciplina devono essere assunte ­ in deroga alla regola generale che dispone che le voci del ROL devono essere assunte in misura pari a loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa ­ per il loro valore contabile, anche qualora diverso dal valore fiscale.

A cura della Redazione

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