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Definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione: quando matura il diritto a ”rigenerare” il credito IVA

Definizione Agevolata Carichi Affidati Agli Agenti Della Riscossione: Quando Matura Il Diritto A ''rigenerare'' Il Credito Iva

L’Agenzia delle Entrate ha pubblcato la risposta a interpello n. 364 del 30 giugno 2023 in tema di definizione agevolata carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione.

Con riferimento ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in parola è stato precisato che che nella dichiarazione con cui il debitore manifesta ­ entro il 30 giugno 2023 ­ all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, lo stesso indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati? in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Dall’esame della normativa richiamata, è di tutta evidenza come la definizione in parola si ”perfezioni” solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute, circostanza che determina la definitiva estinzione del debito residuo e dell’eventuale giudizio pendente.

Nell’ipotesi, infatti, di inadempimento al versamento di una qualsiasi rata anche successiva alla prima, in base al comma 244 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la definizione non produce effetti, sicché, tamquam non esset:

-riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi;

-i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero?

­ il giudice revoca la sospensione del giudizio avente ad oggetto i carichi in parola.

In tal senso si è espressa la circolare 8 marzo 2017, n. 2, a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall’articolo 6 del decreto­legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.

Il documento di prassi in parola chiarisce che in sintesi, la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Con la risoluzione 27 novembre 2008, n. 452/E (le cui indicazioni restano valide con riferimento alle indebite compensazioni oggetto di recupero con atto notificato ante vigenza del comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) è stato detto che l’errato utilizzo in compensazione di un credito Iva esistente oltre il limite previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all’eccedenza Iva utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (pari al 30 per cento del credito eccedente) in misura ridotta così come prevede l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il credito Iva così ripristinato, potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi future.

Nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, inoltre, con riferimento al Rigo VL40, si legge indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto­legge n. 78 del 2009).

Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione.

Orbene, solo all’esito del versamento dell’ultima rata, che determina il ”perfezionamento” della definizione agevolata dei carichi fiscali, il contribuente matura il diritto a ”rigenerare” il credito riversato, al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, nonché a titolo di interessi da rateazione.

Il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta ”perfezionata” la definizione agevolata e, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enucleate dall’articolo 30 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

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