Definizione agevolata delle controversie tributarie: come calcolare gli interessi

Con la risposta a interpello n. 168 del 5 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate della definizione agevolata delle controversie tributarie successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa. Infatti, secondo quanto previsto dalla norma, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Con la risposta a interpello n. 168 del 5 agosto 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie.

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E del 2023 ha evidenziato come la stessa, disciplinata dall’art. 1, commi da 186 a 205, legge n. 197/2022, consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti ­ alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 ­ in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Il comma 194 prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023 dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’art. 8, D.Lgs. n. 218 del 1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Per il pagamento previsto ai fini della definizione agevolata è esclusa la compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Inoltre, come precisato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 250755 del 5 luglio 2023 ­ attuativo di tali disposizioni unitamente al precedente prot. n. 30294 del 1° febbraio 2023 ­ l’art. 20, D.L. n. 34/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), intervenendo sui commi richiamati, ha posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modificato le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.
In merito all’art. 8, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi (ciò significa che il tasso di interesse legale per un accertamento perfezionato nel 2010 è pari all’1%,anche se le rate saranno corrisposte negli anni successivi).

Non può dimenticarsi, infatti, che le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono, considerate che nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023.

Ne consegue che, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, deve ribadirsi che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

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