Definizione agevolata delle irregolarità formali: alla cassa entro il 31 ottobre – Infografica

Una delle definizioni agevolate introdotte dalla legge di Bilancio 2023 riguarda la possibilità di sanare le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 per cui gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono competenti a irrogare le relative sanzioni amministrative.

Per ogni periodo d’imposta è sufficiente versare l’importo di 200 euro, in due rate, di cui la prima in scadenza il 31 ottobre 2023 e la seconda il 31 marzo 2024.

In vista della prossima scadenza proviamo a riassumere gli aspetti più importanti di cui tener conto per finalizzare la definizione agevolata.

Chi può fruire della definizione agevolata

Per quanto riguarda i soggetti interessati non ci sono preclusioni.

Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono, inoltre, utilizzarla i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Irregolarità sanabili e non

È possibile regolarizzare le violazioni formali (ovvero, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Quando si parla di “violazioni formali” ci si riferisce, generalmente, a quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Con circolare n. 2/E del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco a titolo esemplificativo, e non esaustivo, delle violazioni definibili

Oltre alle “violazioni sostanziali”, non possono essere regolarizzate le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli sopra indicati (ad esempio, violazioni formali inerenti all’imposta di registro e l’imposta di successione).

Inoltre, per espressa previsione normativa, non è possibile avvalersi della regolarizzazione:

– con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure);

– per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;

– per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023);

– per le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

Come avviene la regolarizzazione

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.

Valgono le seguenti regole particolari:

– qualora le violazioni formali non si riferiscano a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse;

– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo di 200 euro regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24;

– quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di 200 euro.

Il versamento va eseguito, indicando nel modello F24 il codice tributo TF44 (istituito con risoluzione n. 6/E del 2023), in due rate di pari importo di cui:

– la prima entro il 31 ottobre 2023;

– la seconda entro il 31 marzo 2024.

È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Rimozione delle irregolarità entro il 31 marzo 2024

Si ricorda che la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute, con la “rimozione delle irregolarità od omissioni”.

La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.

L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Nella grafica si riassumono gli aspetti principali della definizione agevolata.

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