Definizione agevolata delle liti pendenti: cosa fare in caso di presentazione del modello IPEA
- 29 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 442 del 29 settembre 2023 in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie e presentazione del modello IPEA.
Con la risposta ad interpello n. 165 del 28 maggio 2019, resa in occasione della precedente definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’articolo 6 del decreto legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, avente ad oggetto l’ipotesi di presentazione del modello IPEC al fine di chiedere il computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, è stato chiarito che il valore della lite, su cui commisurare il dovuto per la definizione, è costituito dalle maggiori IRES e IRAP richieste con gli avvisi di accertamento senza tener conto del ricalcolo dell’imponibile effettuato in seguito alla presentazione del modello IPEC, atteso che, le perdite scomputate in accoglimento delle istanze IPEC non formano oggetto della materia del contendere, mentre possono essere poi utilizzate a scomputo dell’imponibile corrispondente all’imposta dovuta una volta ridotta secondo le percentuali stabilite per la definizione della lite.
Per quanto attiene alla sorte delle perdite scomputate che risultano eccedenti rispetto a quanto sufficiente per la definizione agevolata della controversia, la risposta ricorda che il comma 9 dell’articolo 6 del decretolegge n. 119 del 2018 prevede che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Questa disposizione sostanzialmente sancisce il principio secondo cui dalla definizione agevolata non può derivare l’effetto che il contribuente rientri nella disponibilità di quanto dovuto e devoluto in provvisoria esecuzione dell’atto impositivo in contenzioso. Ciò si ritiene che valga anche per le perdite computate in diminuzione nel caso di specie.
Questa conclusione del resto risulta coerente col principio consolidato secondo cui le definizioni agevolate delle controversie tributarie attribuiscono al contribuente la facoltà di scelta tra le modalità ordinarie di conclusione del procedimento con conseguente pretesa all’eventuale restituzione del tributo indebitamente pagato e quella straordinaria di definizione agevolata.
In proposito, le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 16692 del 6 luglio 2017, hanno ribadito che per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella dell’accertamento dell’imponibile.
Considerato che le disposizioni relative alla definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 contengono una previsione identica a quella del comma 9 dell’articolo 6 del decretolegge n. 119 del 2018, è stato sottolineato che la soluzione adottata con la predetta risposta n. 165 del 2019 possa trovare applicazione.
Invero, il modello IPEA non si differenzia sostanzialmente dal modello IPEC (entrambi volti a richiedere il computo in diminuzione delle perdite rispettivamente proprie e del consolidato).
Una volta calcolato il valore della lite, tenendo conto di quanto accertato al lordo delle perdite, si può abbattere il reddito corrispondente all’imposta dovuta (pari al 5 per cento di quella accertata) con le perdite scomputate, senza alcuna possibilità di ”affrancamento” delle medesime.