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Definizione agevolata irregolarità formali alle battute finali

Definizione Agevolata Irregolarità Formali Alle Battute Finali
Chi ha utilizzato la definizione agevolata contenuta nella legge di Bilancio 2023 per definire le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022, deve prestare particolare attenzione alla scadenza del 2 aprile 2024.

Infatti, entro questa data (in realtà si tratta del 31 marzo 2024, ma slitta in quanto cade di giorno festivo), occorre versare la seconda e ultima rata della somma, pari a 200 euro, richiesta per effettuare la regolarizzazione.

Ma ci si deve anche ricordare, sempre entro il 2 aprile, di rimuovere le irregolarità commesse per non pregiudicare l’intera definizione.

Infatti, tale ultimo passaggio è necessario per perfezionare la definizione agevolata e, quindi, renderla pienamente efficace.

Proviamo, dunque, a riepilogare i punti principali della sanatoria, con particolare riguardo agli adempimenti di cui si è detto sopra.

Quali sono le irregolarità sanabili

Oggetto di sanatoria sono state le “violazioni formali” ovvero quelle che, non rilevando sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di imposte, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Violazioni escluse

Oltre alle “violazioni sostanziali”, non sono rientrate nell’ambito applicativo della sanatoria le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dalla legge di Bilancio (ad esempio, violazioni formali inerenti all’imposta di registro e all’imposta di successione).

Inoltre, non è stato possibile avvalersi della regolarizzazione:

– con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);

– per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;

– per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023).

Come sanare le violazioni

Per sanare in via agevolata le irregolarità occorre il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da dividere in due rate di pari importo, di cui:

– la seconda entro il 2 aprile 2024.

Come compilare il modello F24

Ai fini della compilazione del modello F24 valgono le seguenti regole:

– il codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

– se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

– per il versamento della seconda rata nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va indicato “0202”.

Come si perfeziona la definizione agevolata

Un aspetto fondamentale da ricordare è che l’avvenuto versamento dell’importo dovuto non è sufficiente al perfezionamento della procedura.

Infatti, la regolarizzazione si perfeziona oltre che con il pagamento delle somme dovute anche con la rimozione, entro il 2 aprile 2024, delle irregolarità od omissioni.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento attuativo della definizione agevolata (provvedimento 30 gennaio 2023) ha chiarito che:

– qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni;

– la rimozione va in ogni caso effettuata entro il termine del 2 aprile 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato;

– l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse;

– la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale; è il caso degli errori nell’applicazione del reverse charge.

Infine, va sottolineato che il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato. In altre parole, non vengono restituiti gli importi versati per la regolarizzazione laddove questa non venga perfezionata, ad esempio perché non si provvede a rimuovere anche le violazioni eventualmente segnalate dall’Agenzia delle Entrate.

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