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Definizione agevolata liti fiscali pendenti: pronti modello e istruzioni

Definizione Agevolata Liti Fiscali Pendenti: Pronti Modello E Istruzioni
Pronti il modello e le istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco: con provvedimento n. 30294/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica necessaria per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

La legge di Bilancio 2023 consente ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore e allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi.

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Definizione agevolata: per quali controversie?

Possono essere definite le controversie:

– attribuite alla giurisdizione tributaria,

– in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,

– pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Attenzione

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Come presentare la domanda di definizione agevolata

Entro il 30 giugno 2023 deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate (direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato) una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (ossia relativa al singolo atto impugnato).

In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo PEC dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

Come e quando effettuare il versamento del dovuto

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo), entro il 30 giugno 2023, mediante modello F24 (i codici tributo per il versamento delle somme dovute sono istituiti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate).

Nelle istruzioni per la compilazione del modello l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

Attenzione

Il pagamento rateale non è ammesso se gli importi da versare non superano 1.000 euro. euro. Tale limite si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda. Le somme inferiori o pari a tale cifra vanno pertanto sempre versate in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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